Nonostante l’articolo 110 stabilisca senza ombra di dubbio che l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura viene riconosciutala funzione di coordinamento tra l’esercizio dei poteri di autogoverno. Tale conflitto è stato risolto dalla Corte costituzionale che ha stabilito che il potere di nomina negli uffici direttivi spetta al CSM, ma che nell’individuazione dei candidati è necessaria una leale collaborazione tra di esso e il Ministro della giustizia.

L’articolo 107 attribuisce inoltre al Ministro il potere di promuovere una azione disciplinare nei confronti dei magistrati, fermo restando il fatto che spetta poi al CSM il compito di prendere i provvedimenti disciplinari, che sono poi emanati da una apposita sezione disciplinare.

La normativa previgente, senza regolare la punibilità dei magistrati, prevedeva semplicemente che si potesse ricorrere all’azione disciplinare ogni qual volta un magistrato mancasse ai suoi doveri o tenesse una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o, ancora, che compromesse il prestigio dell’ordine giudiziario. Questa norma, abrogata nel 2006, è stata sostituita con un elenco tassativo dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, che si distinguono in:

  • illeciti nell’esercizio delle funzioni.
  • illeciti fuori dall’esercizio delle funzioni.
  • illeciti conseguenti a reato.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, mentre contro tutti gli altri provvedimenti si ricorre al TAR.

Tra le norme che regolano lo status dei magistrati possiamo identificare:

  • art. 101 co. 2: i giudici sono soggetti soltanto alla legge e dunque sono completamente autonomi.
  • art. 104: la magistratura è autonoma ed indipendente da qualsiasi altro potere.
  • art. 106: le nomine di magistrato avvengono per concorso.
  • art. 107: i magistrati, titolari di notevoli guarentigie, sono inamovibili e si distinguono fra essi solamente per la diversità delle funzioni.
  • art. 109: l’autorità magistraturale ha alle proprie dipendenze la polizia giudiziaria, che tuttavia non è un corpo autonomo, in quanto rimane legato ai ministeri di appartenenza. Il codice di procedura penale stabilisce allora che durante le indagini preliminari il capo effettivo della polizia giudiziaria sia il P.M.
  • gli avanzamenti di carriera avvengono solo in base a valutazioni di porfessionalità.
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