La costituzione italiana prevede l’esistenza di atti con forza di legge, vale a dire atti formalmente diversi dalla legge che si pongono, uno sullo stesso piano delle leggi ordinarie.

Con i termini “forza di legge” “valore di legge”e con “valore legislativo” che si rinvengono all’interno della costituzione, si intendono significati equivalenti e quindi del tutto intercambiabili.

In dottrina le espressioni sono però impiegati in maniera differente:

  • “forza di legge” ci si riferisce alla capacità della legge (ciò che la legge può fare),e
  • “valore di legge” seconda ci si riferisce al particolare regime giuridico, (al trattamento):

E’ importante perché soltanto le leggi e gli atti con forza di legge:

  • possono costituire l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, compiuto dalla corte costituzionale ed
  • essere sottoposte a referendum abrogativo.

Problema:

Accertare se gli atti con forza di legge siano soltanto quelli espressamente previsti dalla costituzione, oppure se anche ad altre atti normativi con la forza si debba riconoscere.

Due le tesi relative alla definizione del concetto di forza di legge:

Il presupposto della forza di legge è il concetto di fonte primaria, quella fonte cioè, che non ha al di sopra di sé alcun altra norma ad eccezione di quelle di grado costituzionale.

Per avere forza di legge deve anche essere in grado di operare nell’ambito attribuito dalla costituzione alla legge e dunque deve possedere la stessa efficacia, in termini di capacità abrogativa, di quest’ultima.

Elementi caratteristici degli atti con forza di legge sono due: la primarietà e la raffrontabilità in termini di equipollenza alla legge.

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