In tutta la nuova normativa, l’uso dei termini quota e partecipazione risulta essere promiscuo, sebbene si possa dire che il secondo si ponga nell’ottica del socio, mentre il primo in quello della società, meglio sintetizzando il fatto che la partecipazione stessa costituisce una qualsiasi frazione del capitale.

La partecipazione, di regola, è determinata in misura proporzionale al conferimento, ma l’atto costitutivo può disporre diversamente (art. 2468 co. 2). Risulta quindi possibile che non vi sia corrispondenza, da un lato, tra l’entità del conferimento del socio e l’entità della quota attribuitagli e, dall’altro, tra l’entità della somma dei conferimenti ed il capitale sociale, a patto che il valore complessivo dei primi non sia inferiore all’ammontare de secondo. A loro volta i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta , sebbene resti salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti (co. 3):

  • l’amministrazione (es. attribuire un maggior peso alla volontà di alcuni soci).
  • la distribuzione degli utili (es. situazioni di vantaggio/ svantaggio patrimoniale).

L’attribuzione di questi diritti, quindi, essendo fatta a singoli soci, ha una connotazione personale. Vista la delicatezza del punto, tuttavia, si dispone che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, questi particolari diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci (co. 4).

La partecipazione può anche fare oggetto:

  • di comproprietà (co. 5), nel qual caso i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le regole dettate per la comunione.
  • di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471 bis), nel qual caso si applica la corrispondente disciplina dettata per le azioni dall’art. 2352.

Il riformatore non ha ripetuto quanto disponeva l’abrogato art. 2482 circa la divisibilità della quota, prevista nel caso di successione a causa di morte o di alienazione. Essa, comunque, appare fuori discussione, essendo fuori discussione una generale possibilità di comproprietà della partecipazione.

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