Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. La sua responsabilità per colpa è tuttavia valutata con minor rigore quando il mandato è gratuito. Il mandatario deve rispettare i limiti fissati nel mandato. In caso contrario l’atto resta a suo carico, salvo che il mandante non lo approvi successivamente.

Deve inoltre osservare le istruzioni ricevute dal mandante. Da queste tuttavia può e deve discostarsi quando circostanze ignote al mandante, che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente pensare che il mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Il mandatario deve infatti costantemente operare in modo da realizzare nel miglior modo possibile l’interesse del mandante.

Eseguito il mandato, deve darne comunicazione senza ritardo al mandante, anche per consentirgli di valutare se l’incarico è stato esattamente eseguito e porsi al riparo da eventuali contestazioni tardive.

Infatti, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato, il suo operato si intende approvato dal mandante quando questi tarda a rimediare.

Conclusa l’attività gestoria, il mandatario deve rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Deve inoltre corrispondergli gli interessi legali sulle somme riscosse per suo conto.

Salvo patto contrario, il mandatario non risponde verso il mandante delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato. Non risponde, ad esempio, del mancato pagamento da parte del terzo delle cose vendutegli per conto del mandante.

Questa regola subisce però eccezione quando, al momento della conclusione del contratto col terzo, il mandatario conosceva o doveva conoscere l’insolvenza di questo.

Il mandatario può eseguire il mandato anche a mezzo di altra persona (sostituto) né a tal fine è necessaria l’autorizzazione del mandante. Il mandante non è però senza tutela:

egli può agire direttamente contro il sostituto del mandatario

il mandatario è sempre responsabile delle istruzioni impartite al sostituto

il mandatario è responsabile anche dell’operato del sostituto, quando la sostituzione non sia stata autorizzata dal mandante o non sia necessaria per la natura dell’incarico. In tal caso il mandante potrà agire direttamente sia contro il mandatario sia contro il sostituto,  responsabili in solido nei suoi confronti.

 

Lascia un commento