Nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere
nella morte dell’assicurato o di un terzo (assicurazione per il caso di morte), oppure nella sopravvivenza dell’assicurato o di un terzo ad una certa etĂ (assicurazione per il caso di vita o di sopravvivenza).
La disciplina dell’assicurazione vita è svincolata dal principio indennitario.
L’assicurazione sulla vita può perciò essere contratta per qualsiasi somma: l’indennitĂ dovuta dall’assicuratore è commisurata solo all’ammontare dei premi pagati e deve essere corrisposta per l’intero allorchĂ© l’evento previsto si verifica.
L’assicurazione sulla vita può inoltre essere stipulata non solo sulla vita propria ma anche sulla vita di un terzo. Tuttavia, se l’evento assicurato è la morte di un terzo, l’assicurazione non è valida senza il consenso scritto di questi. Ciò al fine di evitare che tale forma di assicurazione costituisca un incentivo all’omicidio per lucrare l’indennitĂ . Diverse rispetto alla disciplina generale sono anche le conseguenze del mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo.
L’assicuratore non può agire per la riscossione e, scaduto il termine di tolleranza previsto dalla polizza, il contratto si risolve di diritto ed i premi pagati restano acquisiti dall’assicuratore.
Queste gravi conseguenze per l’assicurato sono tuttavia temperate da due istituti tipici
dell’assicurazione vita: il riscatto dell’assicurazione e la riduzione della somma assicurata.
Il riscatto consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati.
La riduzione gli permette di mantenere in vita il contratto nonostante l’interruzione del pagamento dei premi per una somma assicurata proporzionalmente ridotta.
Il diritto di riscatto e di riduzione sorgono solo dopo che sia trascorso un certo numero di anni dalla conclusione del contratto (almeno 3).
Figura diffusa di assicurazione sulla vita è l’assicurazione a favore di un terzo beneficiario (ad esempio il coniuge o i figli dell’assicurato).
Il terzo beneficiario può essere designato non solo nel contratto ma anche con successiva
dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento.
La designazione del beneficiario è sempre revocabile con le stese forme, salvo che il contraente non abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La designazione non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.