Caratteri generali

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale ha carattere amministrativo cui sono assoggettate determinate categorie di imprese. Si tratta per lo più di imprese pubbliche o di imprese private sottoposte a controllo pubblico per il rilievo economico e sociale della loro attività.

La liquidazione coatta amministrativa è in particolare prevista per le imprese bancarie e per le società facenti parte di un gruppo bancario, per le imprese di assicurazione.

Dalle leggi speciali emerge che la liquidazione coatta può essere disposta non solo quando vi ero stato di insolvenza, ma anche per gravi irregolarità di gestione o per violazione di norme di legge o regolamentari.

L’autoritĂ  competente a disporre la liquidazione coatta non è mai autoritĂ  giudiziaria, bensì l’autoritĂ  amministrativa individuata dalle singole leggi speciali.

Obiettivo costante della liquidazione coatta è l’eliminazione dal mercato dell’impresa e colpita dal relativo provvedimento.

La liquidazione coatta può tuttavia avere per presupposto oggettivo anche lo stato di insolvenza e da qui la necessità di regolare il rapporto fra le due procedure.

La regola è che le imprese soggette a liquidazione coatta sono sottratte al fallimento.

Il provvedimento di liquidazione. L’accertamento dello stato di insolvenza

La liquidazione coatta amministrativa è disposta con decreto dell’autoritĂ  governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

La stessa autoritĂ  governativa nomina gli organi della procedura che sono:

a) il commissario liquidatore, che all’organo deputato a svolgere l’attivitĂ  di liquidazione; è investito delle qualitĂ  di pubblico ufficiale;

b) il comitato di sorveglianza, e è composto da tre o cinque membri scelti fra persone esperte nel ramo di attivitĂ  esercitata dall’impresa; ha funzioni consultive e di controllo.

Resta però di competenza esclusiva dell’autoritĂ  giudiziaria l’accertamento dell’eventuale stato di insolvenza.

La liquidazione coatta amministrativa di una societĂ  non si estende in alcun caso ai soci illimitatamente responsabili della stessa. Questi potranno essere solo costretti dal commissario liquidatore a versare le somme necessarie per estinguere le passivitĂ , secondo uno specifico piano di riparto.

 

Il procedimento. Chiusura

La liquidazione coatta amministrativa si sviluppa, come il fallimento, attraverso le fasi dell’accertamento dello stato passivo, della liquidazione dell’attivo e del riparto del ricavato fra i creditori concorrenti. Tutte queste fasi si svolgono però in sede amministrativa.

Non è necessaria una domanda di ammissione dei creditori e dello stato passivo è formato di ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili.

Manca inoltre una fase di verificazione dello stato passivo.

Alla liquidazione dell’attivo vi provvede il commissario.

La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche mediante concordato. La proposta di concordato, presentata dall’imprenditore previa autorizzazione dell’autoritĂ  di vigilanza, è infatti approvata direttamente dal tribunale.

 

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