L’apertura del conto, il cui contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullitĂ , è

accompagnata dal rilascio del carnet di assegni, che il cliente deve custodire con diligenza

rendendosi responsabile dell’uso abusivo finquando non ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi. Il titolare del conto deve depositare la propria firma (specimen) per consentire alla banca di controllare l’autenticitĂ  della firma di traenza degli assegni bancari e degli altri ordini alla stessa indirizzati.

Nello svolgimento del servizio di cassa la banca deve osservare la diligenza del mandatario.

Come anticipato, tutti i movimenti derivanti dalle operazioni fra banca e cliente sono regolati mediante scritturazioni contabili, che di regola modificano il saldo disponibile indipendentemente dalla loro comunicazione al correntista.

Gli addebiti (prelevamenti in contanti, pagamenti di assegni, etc) riducono il credito disponibile.

Gli accrediti (versamenti in contati, rimesse di terzi, etc) determinano un corrispondente incremento del credito disponibile.

La regola dell’immediata disponibilitĂ  degli accreditamenti subisce tuttavia eccezione per quelli derivanti da operazioni che comportano una successiva attivitĂ  di incasso da parte della banca.

Infatti il relativo importo è accreditato “salvo buon fine” ed il correntista non ne può disporre prima che la banca ne abbia conseguito l’incasso.

Si distingue perciò fra

saldo contabile determinato dalle annotazioni delle diverse operazioni

saldo disponibile che indica l’ammontare giornaliero del credito di cui il cliente può disporre

saldo per valute che rileva il conteggio degli interessi.

Infatti, al solo fine della decorrenza degli interessi, ai singoli addebitamenti ed accreditamenti è attribuita una data convenzionale (valuta) diversa da quella dell’operazione. La valuta è di regola anticipata di uno o piĂą giorni per gli addebitamenti e posticipata di uno o piĂą giorni per gli accreditamenti, cosicchĂ© la banca lucra la differenza di valuta.

In base alla disciplina generale dei contratti bancari, sia il tasso di interesse a favore del cliente sia quello degli interessi a favore della banca devono essere indicati nel contratto.

Infine, con uno specifico intervento legislativo è stata posta fine al fenomeno dell’anatocismo a favore esclusivo delle banche.

Infatti, mentre gli interessi sui conti con saldo attivo per il cliente venivano accreditati e

capitalizzati annualmente, i conti che risultavano anche saltuariamente debitori venivano invece chiusi trimestralmente così la banca addebitava gli interessi, che a loro volta producevano interessi successivamente.

Questa vistosa disparità di trattamento è però di recente stata eliminata: oggi la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avviene, di regola, trimestralmente e con la stessa cadenza la banca addebita al cliente le spese di tenuta del conto.

Il conto corrente bancario è di regole contratto a tempo indeterminato.

Il cliente ha diritto di essere informato con periodicitĂ  almeno annuale sullo svolgimento del rapporto, mediante invio da parte della banca di un estratto conto.

Il cliente può proporre opposizione scritta nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’estratto conto, decorso il quale lo stesso deve intendersi approvato, salvo comunque la possibilitĂ  di impugnare l’estratto contro per errori nel termine di prescrizione di 10 anni.

Il conto corrente può essere intestato a più persone, con facoltà di operare congiuntamente o disgiuntamente.

Nel conto a firma disgiunta, che è il piĂą diffuso, gli intestatari sono considerati, nei confronti della banca, creditori in solido del saldo attivo e debitori in solido del saldo passivo. La banca può perciò liberarsi pagando il saldo ad uno qualsiasi dei cointestatari. Questi, d’altro canto, restano obbligati in solido verso la banca per eventuali scoperti, anche se imputabili ad uno solo dei cointestatari.

Nel conto ad intestazione congiunta, gli atti di disposizione devono provenire da tutti i cointestatari.

I versamenti, invece, possono essere fatti anche separatamente in quanto accrescono il credito disponibile.

Un soggetto può avere con la stessa banca più conti.

Questi restano fra loro distinti ed autonomi, sicché la banca dovrà operare solo sul conto di volta in volta indicato dal cliente. Tuttavia se un conto presenta un saldo attivo per il cliente ed altro un saldo passivo, i relativi saldi si compensano reciprocamente.

Quando, come di regola accade, il conto corrente bancario è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dando un preavviso di regola di 1 giorno.

II conto corrente bancario si scioglie anche per il fallimento del correntista ed in tal caso non solo il conto è normalmente in rosso, ma sovente accade che lo stesso presentava un saldo passivo già prima della dichiarazione di fallimento.

Da qui un problema estremamente delicato.

Come si vedrĂ , l’articolo 67 della Legge Fallimentare sottopone a revocatoria fallimentare i

pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento: il creditore che ha ricevuto il pagamento dovrĂ  restituire quanto riscosso al fallimento ed insinuarsi nella massa passiva per essere soddisfatto in moneta fallimentare.

Ora, questa regola è applicabile anche alle rimesse effettuate sul conto corrente bancario nell’anno anteriore alla dichiarazioni di fallimento? La banca dovrĂ  restituire tutti i relativi importi al fallimento?

Il problema è particolarmente grave per le banche ma si è consolidata una soluzione accettabile.

  • Se il conto corrente passivo era assistito da una regolare apertura di credito NON REVOCATA, l’articolo 67 della Legge Fallimentare non è applicabile.

In tal caso le rimesse effettuate sul conto scoperto sono semplici atti di ripristino della disponibilitĂ  e non atti solutori di un credito.

  • Se l’apertura di credito era stata invece revocata, allora le rimesse sul conto scoperto non possono essere piĂą considerate atti di ripristino della disponibilitĂ , che era stata revocata. Le rimesse effettuate nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento vanno perciò considerate veri e propri atti solutori del cliente e come tali cadono sotto la scure della revocatoria fallimentare. La banca dovrĂ  perciò restituire al fallimento gli importi corrispondenti.

Il rimedio a questa spiacevole situazione è quello di munire il conto corrente bancario di garanzie, personali o reali, a copertura dell’eventuale saldo passivo.

 

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