Le associazioni temporanee o raggruppamenti temporanei di imprese, dette anche joint ventures, sono forme di cooperazione temporanea ed occasionale fra imprese poste in essere per realizzare congiuntamente un’opera o un affare complesso.
Si tratta di grandi opere pubbliche o private, che superano le capacitĂ operative della singola impresa ma che, nel contempo, presentano caratteristiche tali da consentire il concorso di piĂą imprese.
La costituzione di tali organismi comporta delle spese preventive che potrebbero risultare inutili qualora la gara di appalto non venga vinta. Inoltre, se le imprese partecipano alla gara attraverso una società o un consorzio, saranno tali organismi a risultare, giuridicamente, aggiudicatici dell’appalto e non le singole imprese che intendono cooperare nell’esecuzione dell’opera. Ma spesso le imprese voglio evitare la costituzione di queste società o consorzi. Cioè vogliono cooperare ma al tempo stesso mantenere la loro autonomia operativa. Vogliono eseguire ciascuna direttamente, con i propri mezzi e con la propria organizzazione, una parte dell’opera, pur assicurando al committente il coordinamento imposto dal carattere unitario dell’opera, garantendo l’esecuzione integrale dell’appalto.
Da qui si sono sviluppate degli accordi reciproci di cooperazione strutturati in modo da soddisfare le esigenze operative evitando nel contempo di dar vita ad un rapporto societario. In base a tali accordi, le imprese interessate si presentano alla controparte come imprese distinte ma collegate. Esse presentano un’offerta congiunta e si obbligano congiuntamente ad eseguire l’opera complessiva affidando ad una di esse , detta impresa capogruppo o capofila, il compito di gestire unitariamente i rapporti col committente e di coordinare i lavori nella fase esecutiva. Nel contempo, ogni impresa conserva la piena autonomia giuridica ed economica nel compimento della parte di opera o della specifica prestazione da essa direttamente assunta e risponde direttamente nei confronti del committente per la parte di propria competenza.
Queste forme di cooperazione fra imprese rendono difficile il loro inquadramento nei tipi contrattuali legislativamente previsti e regolati.
Secondo la giurisprudenza esse costituiscono contratti associativi innominati, espressione dell’autonomia contrattuale delle parti, art. 1322 .
Nel nostro ordinamento questi fenomeni non sono stati ancora disciplinati in maniera organica ed unitaria.
La nostra legislazione si limita a regolare solo alcuni aspetti di alcune forme tipiche di cooperazione temporanea relative a determinati settori di attivitĂ :
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â gli accordi di cooperazione internazionale per la produzione di opere cinematografiche, art. 6 d.lgs. n. 28 del 22/01/2004;
–          l’istituto della contitolaritĂ della concessione per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, art. 18 legge n. 613 del 21/07/1967, o minerari, art. 12 legge n. 221 del 30/07/1990;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â le associazioni temporanee di imprese per la partecipazione agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, oggi disciplinate dal Codice degli appalti pubblici, d.lgs. n. 163 del 12/04/2006.