Al di fuori di questi atti espressamente qualificati la dottrina ex n.3 2598 ne ha individuati altri sulla base del principio espresso dall’art per cui compie atti di concorrenza sleale chi si avvale direttamente o non di ogni altro mezzo non conforme a principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiar l’altrui azienda .Per cui storno dei dipendenti, boicottaggio dell’azienda lo sono sicuro. per ferri occorre però approfondire la portata del criterio generale. Innanzitutto ogni atto di c. sleale è un atto di concorrenza. La slealtà deve inserirsi nei rapporti con gli altri imprenditori quindi è un elemento che si inserisce nella categoria di relazioni esterne. Da ciò deriva che esulano nell’ambito della concorrenza sleale tutti quegli atteggiamenti dell’imprenditore non relativi all’attività di competizione inerenti all’org interna della propria impresa, che nei rapporti esterni è rilevante ai fini della concorrenza sleale quel comportamento che si inserisca in un rapporto di competizione e che si possa considerar professionalmente scorretto, infine che soggetto attivo dell’atto di concorrenza sleale può esser solo un’ imprenditore. In secondo luogo rispetto all’atto di concorrenza sleale non assume rilievo il fine ma il mezzo con cui questo fine si realizza (non si possono usare mezzi contrari a principi della correttezza formale). Infine occorre idoneità del mezzo e secondo la legge questa va valutata sulla capacità di danneggiare l’altrui azienda.

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