L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi. E’ in breve attività produttiva (in senso lato) di nuova ricchezza.

1 Non è impresa l’attività di mero godimento (cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. (es. il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione; è invece attività di godimento e produttiva – di servizi – l’attività del proprietario che adibisca lo steso immobile ad albergo, pensione o residence). E’ ancora godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio danaro nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con scopo investimento o speculativo. Sono certamente imprese commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri o comunque non raccolti fra il pubblico (imprese bancarie).

2 La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. E ciò sia in casi meno gravi in cui vengono violate norme imperative (es. commercio all’ingrosso senza licenza amministrativa) sia in quelli più gravi in cui l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività (es. contrabbando di sigarette). E’ pur vero che chi svolge attività d’impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi e ciò in applicazione di un principio generale dell’ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore. (infatti non si è mai visto che un contrabbandiere si rivolge ad un tribunale x regolare i conti con un concorrente).

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