I soci amministratori

Come già detto si distinguono i soci amministratori, dai soci non amministratori. I soci investiti dell’amministrazione possono essere nominati direttamente nell’atto costitutivo o con atto separato. Non si specifica se la nomina per atto separato debba essere decisa all’unanimità o se sia sufficiente l’accordo della maggioranza dei soci calcolata in base alla partecipazione degli utili. La distinzione tra amministratori nominati con nell’atto costitutivo e amministratori nominati con atto separato, assume rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare.

La revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di quest’ultimo; deve essere decisa dagli altri soci all’unanimità. La revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L’amministratore nominato per atto separato, invece è revocabile secondo le norme del mandato. Quindi è revocabile anche quando non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Si pensa che per la revoca sia sufficiente la decisione a maggioranza. In ogni caso la revoca per giusta causa può essere disposta dal tribunale su ricorso anche di un solo socio. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Così, l’amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Dai poteri degli amministratori restano esclusi solo gli atti che comportano modificazione del contratto sociale; ad esempio, gli amministratori non possono cambiare radicalmente il tipo di attività previsto nell’atto costitutivo. Numerosi sono i doveri che incombono sugli amministratori: nella società in nome collettivo devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio; devono inoltre provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all’iscrizione nel registro delle imprese.

Specifiche sanzioni penali sono per gli stessi previste, anche in caso di fallimento della società. Oltre ad avere il dovere di amministrare la società, gli amministratori sono poi solidamente responsabili verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. La responsabilità non si estende a quegli amministratori esenti da colpa. I soci amministratori avranno di regola diritto al compenso per il loro ufficio, compenso che può essere costituito anche da una più elevata partecipazione agli utili.

 

I soci non amministratori. Il divieto di concorrenza

Quando l’amministrazione della società è riservata solo ad alcuni soci, ai soci esclusi dall’amministrazione sono riconosciuti ampi poteri di informazione e controllo. Ogni socio non amministratore ha infatti:

– Il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali, ai quali questi ultimi non possono sottrarsi.

– Il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione, quindi, tutte le scritture contabili della società.

– Il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno, o alla conclusione degli affari sociali se ciò avviene prima.

Nella società in nome collettivo (non in quella semplice) incombe su tutti i soci, l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La violazione del divieto, lo espone al risarcimento dei danni nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne l’esclusione. Il divieto però, può essere rimosso da gli altri soci, se, si presume, che la situazione concorrenziale era preesistente e ne erano a conoscenza.

 

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