L’amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva. Dall’amministrazione della società (potere di gestione e di rappresentanza) sono invece esclusi i soci accomandanti. Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare e concludere affari in nome della società. Quindi l’accomandante non può partecipare ne all’amministrazione interna e ne può agire per la società nei rapporti esterni.

Per quanto riguarda l’amministrazione interna, l’accomandante è privo di potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali: non può decidere da solo alcun atto di impresa e non può partecipare alle decisioni degli amministratori o condizionarne l’operato. Per quanto riguarda l’attività esterna l’accomandante può concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari. È quindi necessario che siano predeterminati gli affari per i quali l’accomandante è investito del potere di rappresentanza della società.

L’accomandante che viola il divieto di immistione si espone a sanzioni gravi; egli risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidamente per tutte le obbligazioni sociali che a qualsiasi titolo siano imputabili alla società. In caso di fallimento della società, anch’egli sarà automaticamente dichiarato fallito come gli accomandatari. Inoltre egli può essere anche escluso dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci.

Agli accomandanti sono tuttavia riconosciuti per legge, o possono essere riconosciuti per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo. I soci accomandanti, hanno infatti il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori, quando l’atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato. È necessario in questo caso il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Inoltre i soci accomandanti:

  • Possono trattare o concludere affari in nome della società, sia pure solo in forza di una procura speciale per i singoli affari.
  • Possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all’interno della società sotto la direzione degli amministratori.
  • Se l’atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo, sia pure nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell’amministrazione.

Gli accomandanti hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza. Essi hanno anche il diritto di concorrere all’approvazione del bilancio.

In quanto esclusi dall’amministrazione della società, gli accomandanti non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente riscossi, purché essi siano in buona fede e gli utili risultino da un bilancio regolarmente approvato.

Il trasferimento della partecipazione sociale

Per quanto riguarda il trasferimento della partecipazione sociale distinguiamo:

  • Per gli accomandatari: resta ferma per i soci accomandatari la disciplina prevista per la società in nome collettivo. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto tra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci. Per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi.
  • Per gli accomandanti: la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte, senza che sia perciò necessario il consenso dei soci superstiti. Per il trasferimento per atto tra vivi è necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.

 

Lo scioglimento della società

Tale società si scioglie, oltre che per le cause previste per la società in nome collettivo, quando rimangono solo soci accomandatari o solo soci accomandanti, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (anche un accomandante) i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Per il procedimento di liquidazione e l’estinzione della società valgono le regole dettate per la società in nome collettivo. Cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti, potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata.

 

La società in accomandita irregolare

È irregolare la società in accomandite semplice il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Come per la società in nome collettivo, l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società. Resta ferma la distinzione tra soci accomandatari e accomandanti.

Anche nell’accomandita irregolare i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali. Neppure il rilascio di una procura speciale per singoli affari esonera perciò l’accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Per il resto, per l’accomandita irregolare vale la stessa disciplina esposta per la collettiva irregolare.

 

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