Gli organi delle società cooperative disciplinate dalle norme sono società per azioni sono gli stessi della società per azioni di identico a l riparto di funzioni. Alcune significative deviazioni sono tuttavia introdotte nella disciplina dell’assemblea (artt. 2538-2540 ).
Innanzitutto, il piede di ciascun socio operatore l’assemblea è del tutto svincolato dall’ammontare della partecipazione sociale. Per i soci persone fisiche trova rigida applicazione il principio ” una testa-un voto”: ogni socio persona fisica infatti diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota al numero delle azioni possedute. Solo ai soci persone giuridiche possono esser attribuiti più voti, ma non oltre 5.
Ai soci sovventori possono essere invece attribuiti più voti, ma essi non devono superare in ogni caso un terzo dei voti spettate tutti soci.
L’attuale disciplina consente poi che nelle cooperative di produzione il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
Valgono inoltre le seguenti regole:
a) hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
b) il socio può farsi rappresentante assemblea sono d’altro socio.
c) il modo può essere dato anche per corrispondenza mediante altri mezzi di telecomunicazione, se l’atto costitutivo consente.
Alcune differenze siano anche per il procedimento assembleare: i quorum costitutivi e deliberativi vanno ovviamente calcolati secondo il numero dei voti spettanti per teste soci e non in base all’ammontare della loro partecipazione al capitale.
L’innovazione più significativa è però costituito dalla possibilità di una formazione progressiva della volontà assembleare attraverso il meccanismo dell’assemblee separate.
In base l’attuale disciplina le assemblee separate sono però obbligate a quando la società ha più di 3 mila soci svolge la propria attività in più province.
Le assemblee separate deliberano sulle stesse materie che formeranno oggetto dell’assemblea generale ed eleggono dei soci-delegati che parteciperanno quest’ultima.
L’assemblea generale è costituita dai delegati designati dalle assemblee separate e delibera definitivamente sulle materie all’ordine del giorno.