Effetti dell’ammissione al concordato preventivo

A differenza dal fallimento l’ammissione al concordato preventivo non determina lo spossessamento del debitore e la sua sostituzione nell’amministrazione dell’impresa ma al contrario il debitore mantiene l’amministrazione dei beni e continua nell’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione il debitore ha bisogno dell’autorizzazione scritta del commissario giudiziale; gli atti di questo tipo eventualmente compiuti senza l’autorizzazione sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato e inoltre il compimento di tali atti determina la revoca dell’ammissione al concordato ed eventualmente la dichiarazione di fallimento.

Per quanto riguarda i creditori l’apertura del procedimento di concordato preventivo determina la preclusione delle azioni esecutive individuali e l’arresto di quelle in corso e la scadenza immediata di tutti i crediti che verranno computati ai fini del concorso secondo le norme fissate per il fallimento. L’apertura del procedimento non comportando la cessazione dell’esercizio dell’impresa non determina invece alcuna conseguenza per i contratti in corso di esecuzione.

Gli organi della procedura

Organi della procedura sono il tribunale, il giudice delegato e il commissario giudiziale. Il tribunale è l’organo supremo che deve risolvere, in sede di reclamo, i conflitti sorti sul compimento di atti del debitore senza l’autorizzazione de giudice delegato dove essa è necessaria, e di omologare la proposta di concordato. Il giudice delegato è competente a dare le autorizzazioni richieste, presiede l’adunanza dei creditori, riferisce al tribunale circa l’approvazione o la mancata approvazione del concordato. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio, vigila sull’operato del debitore nell’amministrazione dei beni e nell’esercizio dell’impresa riferendo al giudice delegato. Nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale, ha diritto ad un compenso per la sua opera, assume responsabilità per gli atti compiuti e può essere revocato dal tribunale su richiesta del giudice delegato o d’ufficio.

Le fasi della procedura di concordato preventivo

La procedura si articola in tre fasi.

A) accertamento della situazione patrimoniale del debitore . Fa parte di questa fase la redazione dell’inventario da parte del commissario giudiziale che comporta un controllo dei dati forniti dal debitore al momento della proposta di concordato. In tale sede se il commissario giudiziale rileva che il debitore ha occultato dolosamente una parte dell’attivo o ha esposto passività insussistenti, riferisce al tribunale che apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’’ammissione al concordato e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara con sentenza il fallimento. (la stessa conseguenza si verifica se il debitore compie atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato).

B) approvazione della proposta di concordato. Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e se è prevista la formazione di classi diverse di creditori quando tale maggioranza si verifica nel maggior numero di esse. Se la maggioranza non si raggiunge la proposta si intende respinta, il giudice delegato informa il tribunale che può provvedere alla dichiarazione di fallimento. Sono esclusi dalla votazione i creditori muniti di privilegio (a meno che non rinuncino almeno parzialmente al diritto di prelazione), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, i creditori che siano stati esclusi dal giudice delegato in conseguenza di contestazioni sollevate da altri creditori o dal debitore (essi possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione al concordato se la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza).

C) omologazione del concordato. Una volta approvato il concordato dalla maggioranza dei creditori prevista il giudice delegato riferisce al tribunale che fissa la data dell’udienza in camera di consiglio. Il debitore, il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti possono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se non ci sono opposizioni il tribunale dopo aver verificato la regolarità della procedura e l’esito della votazione omologa il concordato con decreto motivato con il quale stabilisce la modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati o irreperibili. Se respinge il concordato il tribunale può dichiarare, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, e previo accertamento dei presupposti di legge, il fallimento. Contro il provvedimento che omologa o respinge il concordato è ammesso reclamo ala corte di appello; lo stesso reclamo è ammesso per la sentenza dichiarativa di fallimento eventualmente emessa contestualmente al decreto che respinge il concordato. Con il decreto di omologazione la procedura di concordato si chiude. Tuttavia il commissario giudiziale deve sorvegliarne l’adempimento, riferire al giudice ogni fatto che possa arrecare pregiudizio ai creditori e controllare che sia stato effettuato il deposito per le somme dovute ai creditori che risultano irreperibili. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori antecedenti al decreto di ammissione alla procedura e in caso di società anche per gli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Risoluzione e annullamento del concordato

La risoluzione del concordato per inadempimento può essere richiesta da ciascun creditore entro un anno dalla scadenza del termine dell’ultimo adempimento previsto ma non può essere pronunciata se l’inadempimento ha scarsa rilevanza o se vi sia un terzo assuntore degli obblighi del concordato con conseguente liberazione del debitore. L’annullamento del concordato può avvenire su istanza del commissario giudiziale o dei singoli creditori quando dopo l’omologazione si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta una parte rilevante dell’attivo. Il ricorso deve essere presentato entro sei mesi dalla scoperta del dolo, Non sono ammesse altre azioni di nullità o annullamento.

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