Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori. Si definisce quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.

Nel quorum costitutivo non si tiene conto delle azioni istituzionalmente senza diritto di voto (azioni di godimento e azioni di risparmio), mentre si tiene conto delle azioni per le quali il voto sia occasionalmente sospeso (azioni proprie e del socio moroso). La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è diversa per l’assemblea ordinaria e straordinaria nelle diverse convocazioni. Cominciamo dall’assemblea ordinaria la cui disciplina è rimasta immutata ed è identica per tutte le s.p.a.

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Essa delibera con voto favorevole della metà più una (maggioranza assoluta) delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera.

Nessun quorum costitutivo è richiesto per l’assemblea ordinaria di seconda convocazione che può deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea. Le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazione. Diversa è la disciplina delle assemblee straordinarie, ed è inoltre diversa a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Per le assemblee straordinarie delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la disciplina previgente è rimasta immutata per quanto riguarda la prima convocazione. Non è espressamente previsto un quorum costitutivo, anche se lo stesso risulta indirettamente dal fatto che il quorum deliberativo è rappresentato da aliquote dell’intero capitale sociale con diritto di voto e non dal solo capitale intervenuto in assemblea, come invece stabilito per l’assemblea ordinaria. Infatti in prima convocazione l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Per la seconda convocazione, la riforma del 2003 ha introdotto una differenziazione fra quorum costitutivo e quorum deliberativo seguendo la soluzione già accolta per le società quotate a partire dal 1998. L’assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per alcune delibere di particolare importanza (cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione, trasferimento della sede sociale all’estero etc.) è richiesta anche in seconda convocazione la maggioranza di più di un terzo del capitale sociale. Per l’esclusione del diritto di opzione si richiede l’approvazione di oltre metà del capitale anche nelle convocazioni successive alla prima.

Per le società quotate, la disciplina delle assemblee straordinarie è stata più volte modificata e a partire dal 1998, prevede una differenziazione tra quorum costitutivo e quorum deliberativo.

In base all’attuale disciplina il quorum costitutivo minimo è almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e più di un terzo in seconda convocazione. Per quanto riguarda i quorum deliberativi è invece stabilito che l’assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Inoltre sono state soppresse a partire dalla riforma del 1998 tutte le maggioranze rafforzate in precedenza richieste per delibere di particolare importanza, con la sola eccezione dell’esclusione del diritto di opzione (sempre più della metà del capitale sociale). Con questa disciplina l’attività deliberativa è ulteriormente agevolata in presenza di un diffuso assenteismo degli azionisti di minoranza.

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