Tre decisioni, un principio

Analizziamo tre decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la retroattività:

  1. la prima concerne le norme esplicitamente retroattive
  2. la seconda riguarda le norme che sono retroattive perché travestite da norme interpretative
  3. la terza concerne una norma definita interpretativa che riqualifica retroattivamente un rapporto contratale

Il primo caso riguarda l’applicazione di un regime imposto dall’art.1339 c.c. a contratti in corso. Il nuovo regime non è destinato ad incidere su contratti di durata per il tempo successivo alla sua introduzione ma è volto ad incidere retroattivamente sulle condizioni contrattuali, stravolgendole.

In particolare, il regime originario del contratto, che prevedeva un determinato corrispettivo, ne usciva profondamente modificato: un corrispettivo inferiore a quello previgente, con effetto retroattivo. Inoltre ai rapporti iniziati successivamente a una certa data si applica la previgente disciplina.

La normativa non opera, ovviamente, per i rapporti esauriti, e tuttavia non opera neppure per i rapporti iniziati dopo una certa data. Quindi vi soggiacciono solo i rapporti collocati entro un dato segmento temporale.

Nel secondo caso la cogenza e la retroattività della novella derivano dalla sua asserita natura interpretativa. Nel caso di specie si escludeva la responsabilità dell’appaltatore ex art.1667 c.c. in materia di requisiti acustici passivi degli edifici nei rapporti tra privati

Il terzo caso riguarda una norma di interpretazione autentica, ma esplicitamente volta a produrre un effetto assolutamente innovativo su fattispecie chiuse, in pregiudizio a posizioni già maturate.

Qui la Consulta, nel parametrare la legittimità delle disposizioni interpretative, e quindi retroattive, sull’affidamento come criterio di apprezzamento della ragionevolezza, afferma l’illegittimità costituzionale della norma (art.2 comma 1-ter del d.l. n.125/2010) che riqualificava rapporti da lungo tempo instaurati, attribuendo loro una natura che in effetti non aveva mai trovato alcun riconoscimento giurisprudenziale.

 

Sopravvenienza “per factum principis”: ammissibilità e limiti

Una norma volta ad imporre inderogabilmente gli effetti di contratti già stipulati, nella prospettiva dei contraenti, costituisce una sopravvenienza. La questione, dunque, è se, ed entro quali limiti, sia possibile un’opera di ortopedia sugli effetti di un contratto successivamente alla sua stipulazione.

Il criterio di giudizio impiegato dalla Corte Costituzionale è quello della ragionevolezza: e cioè della valutazione delle ragioni giustificatrici di una disparità di trattamento, nell’ottica del bilanciamento, dell’adeguatezza e della proporzionalità.

La novellazione dell’art.138 c.c. che ha imposto alle parti di delimitare l’oggetto della fideiussione omnibus ha sollevato l’interrogativo circa la nullità successiva.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la norma legittima perché la sopravvenienza della normativa, rispetto al contratto, ha imposto alle parti di fissare il limite della garanzia, cioè un profilo cogente dell’oggetto del contratto, pena, in difetto, la sua sopravvenuta nullità per le obbligazioni future. In altri termini: il contratto efficace sino alla novella, è sciolto in mancanza della rinegoziazione delle parti.

La questione si complica quando la normativa svolge un’operazione di ortopedia inderogabile sui contratti in corso, modificandone la sostanza senza determinarne la sopravventa inefficacia, e senza previsione della facoltà di recesso, la quale rappresenta la via d’uscita per ciascun contraente dinanzi alla sopravvenienza.

Talvolta la cogenza dell’intervento modificativo è stata rimessa al diritto potestativo di una delle parti. Un caso è nell’incidenza della legge 203/1983 sui contratti agrari in corso là dove (art.25) ha disposto la conversione in affitto di un novero di contratti agrari associativi.

La censura di incostituzionalità di tale disposizione per irragionevolezza si fondava, in primo luogo, sull’assunto che vi fosse una ingiustificata discriminazione dei contratti futuri rispetto ai contratti in corso.

La violazione dell’art.41 Cost. è stata invece ravvisata per il modo ed i limiti in cui si prevedeva che avvenisse la trasformazione del contratto in corso.

Il principio espresso dalla Consulta è che l’art.41 può imporre limitazioni al potere di iniziativa privata per utilità sociale, e tuttavia esse non possono spingersi sino al punto di mutare, in aperto contrasto con la libera volontà delle parti, la natura e la causa del contratto.

Infine abbiamo il problema più arduo: quello della retroattività della modifica cogente. Il primo punto risiede nel modo in cui la retroattività opera. Essa, infatti, sovente viene vestita con l’abito della natura interpretativa, ma altrettanto spesso si tratta di un travestimento che i giudici costituzionali non esitano a colpire.

Il colpo di mano, perpetrato con decretazione d’urgenza, per far decorrere la prescrizione dei diritti relativi ad operazioni bancarie in conto corrente dall’annotazione in conto, anziché dalla cessazione del rapporto, è stato ritenuto incostituzionale in quando lesivo del canone generale della ragionevolezza.

La Corte Costituzionale ha precisato che il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della CEDU.

Un’ultima ricognizione: l’irragionevolezza della modifica normativa, con la conseguente illegittimità costituzionale, può derivare anche dall’ingiustificata postergazione della sua entrata in vigore.

 

Illegittima la legge retroattiva senza causa

Riprendiamo la prima decisione in commento. La disciplina che modifica retroattivamente rapporti contrattuali in corso menoma l’affidamento del contraente nel regime preesistente, e cioè nelle condizioni contrattuali, su cui egli aveva commisurato la sua decisione di contrarre e compiuto le relative scelte economiche. Essa può superare il vaglio di legittimità costituzionale in relazione all’art.3 Cost, se esprime una ragionevolezza complessiva e la sua causa consiste nel rendere accettabile la penalizzazione del titolare del diritto compromesso mediante contropartite che bilancino la posizione delle parti, scongiurando così discriminazioni irragionevoli.

La seconda pronuncia ricorda che può costituire ragione giustificatrice della retroattività veicolata tramite l’interpretazione autentica l’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della CEDU.

La terza sentenza evoca anche la coerenza dell’ordinamento giuridico come espressione della certezza del diritto. La portata retroattiva induce a demarcare la modifica di regime legale del contratto dalla modifica degli effetti già prodotti.

In questo contesto giocano ruoli antagonisti l’affidamento e la causa della modifica normativa retroattiva del regime del contratto. Questa causa traduce le finalità che il nuovo regime persegue, e la sua giustificazione sul piano della ragionevolezza deriva, in primo luogo, dalla preminenza di tale interesse su quello della categoria dei contraenti il cui diritto viene menomato e, in seguito, dal bilanciamento dei due interessi mediante l’adozione di un regime adeguato allo scopo o di rimedi rimessi alla facoltà del contraente menomato, quale il recesso con salvezza dei diritti già maturati, rimedio, questo, che, tuttavia, si risolve nell’impedire la retroattività.

Ciò che conta, per sottrarsi alla censura di irragionevolezza, è la costruzione di contropartite che bilancino la posizione delle parti: per questo la riduzione del corrispettivo non può affatto ritenersi giustificata in assenza di correttivi volti a compensare la lesione della corrispettività, e dunque a rivelare la ragionevolezza complessiva della trasformazione.

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