L’eredità è il complesso di posizioni giuridiche attive e passive del de cuius che si trasmettono agli eredi, con effetto dal momento della morte previa accettazione, scritta o tacita, dell’eredità.
Prima dell’accettazione la titolarità è temporaneamente vacante, sospesa. Questo perché, l’eredità non è un ente dotato di propria soggettività. In attesa di accettazione l’eredità può essere gestita dall’erede o terzo per l’adempimento di obbligazioni, rappresentazione in giudizio, etc. tali atti sono compiuti in nome e per conto di chi spetta.
Circa i criteri di determinazione dell’erede a carattere universale o particolare.
carattere universale,
– quando il de cuius nomina direttamente il soggetto
– quando il de cuius attribuisce al soggetto l’universalità dei beni o una quota di essi, 588 cc
Secondo una prima teoria, La qualità di erede si acquista in quanto la successione conferisce il titolo.
Altra teoria, ravvisa l’oggetto della successione ereditaria nella Eredità intesa come Universalità .
Nelle universalità di fatto i beni sono uniti per la loro funzione economico/sociale, mentre successione ereditaria l’unitarietà è imposta dalla legge al fine del trapasso all’erede, si parla di universalità di diritto.
Altra teoria, ravvisa l’oggetto della successione ereditaria nella totalità dei beni del defunto. Pertanto erede è colui al quale il testatore o la legge attribuisce tutti i beni. Però tale riferimento non vale per le attribuzioni di beni determinati.
All’erede si trasmettono tutte le posizioni attive e passive, salvo quelle di natura personale ed i legati.
Le posizioni attive comprendono proprietà e diritti reali, esclusi usufrutto 979/1c, uso e abitazione 1026cc. Si trasmettono i crediti, contratti, le legittimazioni processuali. Le sentenze pronunziate nei confronti del de cuius hanno effetto contro l’erede, 2908, 2909 cc.
I diritti della personalità sono intrasmissibili e i diritti di famiglia.
Eccezionalmente, si trasmette agli eredi l’azione di impugnazione di riconoscimento del figlio naturale per violenza o interdizione 267 cc.
Si trasmette agli eredi pure l’azione di impugnazione del matrimonio se alla morte del de cuius il giudizio era pendente 127 cc.
Al contrario non si trasmettono agli eredi le posizioni di socio in società di persone 2284 cc., di lavoratore, di prestatore d’opera, di mandante o mandatario. Di questi rapporti gli eredi subentrano nei diritti(di credito) derivanti dallo scioglimento del rapporto medesimo.
Di regola proseguono in capo agli eredi i contratti d’appalto, locazione, affitto e colonia.
L’erede acquista il possesso dei beni ereditari con decorrenza dall’apertura della successione.
Divisione dei crediti e debiti
I crediti si dividono tra gli eredi in proporzione delle loro quote, anche se credito originariamente solidale 1295 cc. Nell’ipotesi di prestazione indivisibile ciascun erede può esigere l’intero ma deve dare cauzione a garanzia dei coeredi, 1318, 1319 cc.
Anche i debiti e i pesi ereditari (legati) si dividono tra gli eredi in proporzione delle loro quote senza vincolo di solidarietà 752 cc.
Il coerede che paga il debito per intero ha diritto di rivalsa pro quota nei confronti dei coeredi 754 cc.
La surroga si ha anche nel caso in cui il credito era munito di ipoteca o pegno, se la prestazione era indivisibile o il creditore soddisfatto lo ha surrogato.
La prova della qualità di erede
L’onere è assolto dimostrando il rapporto di filiazione o di coniugio col de cuius.
Ma se è trascorso il termine per accettare l’eredità, il chiamato deve dimostrare la tempestiva accettazione o il possesso dei beni ereditari.
Qualora l’erede è incapace l’accettazione deve essere dichiarata, quella tacita è nulla.