Ma se così è, la norma del 2054 (Circolazione di veicoli), nel momento in cui sembra far capo alla colpa pur secondo un parametro aggravato, ribadisce in astratto un modello ormai inadeguato.
{Bertil Bengtsson ci riferisce che nell’ordinamento svedese l’assicurazione copre quasi tutti i casi di danno alla persona, comprendendo anche il proprietario ed il conducente, senza riguardo alla colpa}.
“In astratto” perché analizzando la giurisprudenza si scopre che i giudizi di responsabilità pronunciati da essa in applicazione della norma coincidono in massima parte con la regola di responsabilità oggettiva che sarebbe stato opportuno sostituire al testo ancora vigente: l’automobilista risponde dei danni derivati dalla circolazione del veicolo salvo il caso fortuito e cioè un fatto estraneo nel quale il veicolo stesso sia, pur occasionalmente, coinvolto (ad es. una inondazione, una tromba d’aria).
La giurisprudenza ha ritenuto non raggiunta la prova della mancanza di quella colpa che il 2054 configura in casi come l’improvviso blocco dello sterzo o dei freni, l’abbagliamento notturno, la raffica di vento che corregge la traiettoria del veicolo, il grippàggio del motore.
Un problema di coerenza della disciplina vigente è dato anzitutto dall’incrinatura rispetto al disegno originario di un’assicurazione riferita alla responsabilità ex 2054, incrinatura costituita dalla l. 990/1969, che rende operante l’assicurazione pur nel caso di circolazione prohibente domino: in questo caso non si dovrebbe parlare di responsabilità del proprietario ed assimilati, ma di garanzia, innestata nell’appartenenza del veicolo.
Altro fattore che rende problematica la coerenza della disciplina vigente è la pur lodevole previsione secondo la quale il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto a pagare, esclusivamente per le lesioni alla persona ed entro certi limiti, i danni cagionati da veicolo o natante non identificato.
L’ipotesi medesima esclude ogni possibile riferimento alla colpa del conducente, sicché ne deriva la conseguenza paradossale che il danno cagionato da veicolo non identificato sarà ristorato per il semplice verificarsi dell’evento, mentre nelle ipotesi di regolare copertura assicurativa, ove il conducente provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, risulta escluso il diritto all’indennizzo (Cass. 8086/1995 ha inteso evitare questo risultato paradossale, ma con un esito per altro verso implausibile).
In questi termini si va oltre la responsabilità oggettiva.
Ciò sembra ripercuotersi all’indietro nell’applicazione giurisprudenziale del 2054, come evidenzia un ulteriore profilo: quello attinente alla colpa del danneggiato.
Pur quando questa ricorra, la responsabilità del conducente non viene quasi mai esclusa, anche se il comportamento di guida non possa dirsi di per sé negligente: occorre che il guidatore provi che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone [al quale si riferisce in genere questa casistica] sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, dovendosi notare che la giurisprudenza fa rientrare nell’arco della prevedibilità anche il comportamento altrui imprudente.
Tuttavia, se l’imprudenza del pedone non porta quasi mai alla negazione della responsabilità del conducente, realizza una riduzione della responsabilità sotto il profilo del concorso di colpa.