Codici deontologici di ordini professionali e di organizzazioni private. Portata contrattuale ed extracontrattuale 

Il termine “deontologico” non allude ad una dimensione extranormativa, rilevante esclusivamente sul terreno dei doveri morali o sociali. Significa sostanzialmente criterio di comportamento in base al quale valutare diligenza e correttezza.

Le norme deontologiche integrano le clausole generali che caratterizzano l’adempimento dell’obbligazione e l’esecuzione dei contratti; quindi correttezza, buona fede e diligenza. Da questo punto di vista, deontologia ed autodisciplina significano la stessa cosa: i codici deontologici dettano norme organizzative, norme sulla struttura degli atti e, come vedremo, prescrizioni incidenti sulle formalità.

I codici deontologici vengono in rilievo essenzialmente in due contesti: il primo è la deontologia che promana da enti pubblici associativi, cioè dagli ordini professionali, che hanno una connotazione pubblicistica e quindi tendono ad introdursi nel sistema delle fonti. Il secondo riguarda l’autodisciplina promanante da organismi privati.

Possiamo dire che la rilevanza dei codici deontologici nel nostro sistema si muove lungo tre itinerari:

  1. Il primo tende a negarvi una diretta rilevanza giuridica: le regole deontologiche attecchiscono nella giuridicitĂ  mediante le clausole generali e costituiscono parametri di interpretazione di disposizioni primarie.
  2. Nel secondo essi sono considerati alla stregua di altrettante norme giuridiche, e tuttavia rilevanti esclusivamente nel rapporto tra iscritto e ordine professionale: quindi in funzione dell’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
  3. Il terzo riconosce ai codici deontologici rilevanza esterna. Essi, cioè, plasmano non solo il contratto d’opera professionale o comunque il contratto che costituisce il titolo di un’attività, ma anche l’attività in sé sul piano extra-contrattuale.

Possiamo citare la prescrizione del codice deontologico forense (art.49) secondo cui l’avvocato non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

Il quadro di riferimento, appena sintetizzato, evoca quel fenomeno che, nella teoria delle fonti, va sotto il nome di delegificazione. Il senso della delegificazione è che ci devono essere meno norme primarie e più norme secondarie.