Il privilegio paolino

Permette di sciogliere i matrimoni validamente celebrati tra infedeli, anche se consumati, quando:

uno dei coniugi si converte alla fede cristiana e riceve il battesimo
l’altro, infedele, si rifiuta di coabitare con il convertito pacifice, sine contumelia Creatoris (pacificamente senza maltrattarlo o indurlo in peccato)
l’infedele viene interpellato dall’Ordinario per mediare la situazione ed egli si astiene dal rispondere o nega la possibilità di convertirsi o convivere pacificamente.

L’interpellatio dell’Ordinario è richiesta dalla legge ad validitatem: se non è effettuata comporta l’invalidità del nuovo matrimonio, ma esiste la possibilità di essere dispensati dall’osservanza di tale requisito.

Non può avere luogo lo scioglimento se la parte battezzata abbia offerto, dopo il battesimo una giusta causa per separarsi a quella non battezzata.

Se ricorrono i requisiti, il vincolo è da considerare sciolto ipso iure e la parte battezzata può passare a nuove nozze.

Due casi particolari:
Uno dei due coniugi riceve il battesimo nella fede cristiana e, per eventi esterni, si verifica una separazione coniugale. Sebbene non ci sia colpa del coniuge, il convertito può contrarre nuove nozze anche se, nel frattempo, l’altro ha ricevuto il battesimo.
L’infedele che, unito in matrimonio con più mogli, riceve il battesimo nella fede cristiana, deve diventare monogamo. Se, però è gravoso per lui tenere la prima moglie, può ritenerne una qualsiasi, licenziando tutte le altre. Rimane l’obbligo di provvedere alle necessità delle mogli non più conviventi.

Il Privilegio petrino

Permette di sciogliere un matrimonio tra un non battezzato e un battezzato in una confessione acattolica, anche se è stato consumato.

Tre requisiti da accertare con un’apposita istruttoria che precede l’emissione del provvedimento pontificio di dispensa:
Uno dei due coniugi si converte alla fede cattolica
È accertata l’impossibilità di ricostituire la comunione di vita coniugale
Sussiste una giusta causa.

A seguito della dispensa il coniuge convertito acquista lo stato libero e può passare a nuove nozze.

Se vi è un dubbio sulla sussistenza di uno dei requisiti, il privilegio della prevale sul dubbio e rende possibile la celebrazione di nuove nozze.

Si deroga all’indissolubilità naturale del matrimonio per favorire la salvezza delle anime e la fede.

 

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