Il matrimonio canonico è un contratto consensuale formale, ovvero un negozio solenne → can. 1108.

La forma, in generale, è il modo in cui avviene la manifestazione di volontà, lo speciale mezzo semantico o il frasario speciale, il modo in cui la manifestazione è resa certa.

Dopo il Concilio di Trento (1563) comincia ad essere richiesta “ad validitatem” (di modo che alla manifestazione della volontà conseguano gli effetti giuridici tipici del matrimonio) una forma specifica.

La forma Tridentina Prevede che al matrimonio debba assistere l’Ordinario o il parroco proprio di uno dei nubendi, alla cui giurisdizione fossero sottoposti la sposa e/o lo sposo → competenza di carattere personale e non territoriale.

Il decreto Tametsi doveva entrare in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in ciascuna parrocchia: tuttavia in diverse zone la pubblicazione del decreto non fu possibile e si attuò una distinzione fra luoghi tridentini (dove fu applicato il decreto) e luoghi non tridentini (dove si continuò ad applicare la vecchia normativa).

2 agosto 1907, decreto Ne temere → entra in vigore per tutta la Chiesa latina :

–              la forma prevista dal decreto Tametsi viene autoritativamente estesa, ad validatem, a tutta la Chiesa latina ed obbliga tutti i fedeli cattolici.

–              Il matrimonio deve essere celebrato , in presenza di almeno due testimoni e dinanzi al parroco, all’Ordinario del luogo o al sacerdote delegato da uno dei due → competenza territoriale.

–              Il ministro di culto può assistere validamente al matrimonio celebrato entro i confini del suo territorio solo nel legittimo possesso del suo ufficio.

–              Il ministro di culto può delegare un sacerdote

–              Il matrimonio fuori dalla parrocchia del parroco di uno degli sposi, celebrato senza licenza del parroco è valido, ma illecito.

–              Viene disciplinato l’istituto della promessa di matrimonio.

Requisiti per la validità :

–              presenza dei contraenti nello stesso luogo, di persona o per mezzo del procuratore (v. matrimonio per procura – can. 1105) ;

–              assistenza di un legittimo ministro di culto: egli deve essere presente fisicamente, deve richiedere la manifestazione del consenso dei nubendi, deve riceverla in nome della Chiesa, deve essere legittimo (→ avere la potestà di realizzare tale atto) ;

–              presenza di almeno due testimoni: contribuiscono a dare certezza e pubblicità al matrimonio, devono potere vedere e sentire, avere l’uso della ragione, non è necessario che siano maggiorenni, battezzati nella Chiesa cattolica o che siano in piena comunione con essa.

 

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