Connessione, litispendenza, continenza

La legge non disciplina la connessione nel processo amministrativo, fatto salvo l’art. 43 cpa secondo cui “i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti domande nuove purché connesse a quelle già proposte“: questa disposizione potrebbe anche determinare, in casi eccezionali, uno spostamento di competenza.

In passato, il tema della connessione è stato affrontato dalla giurisprudenza, ad avviso della quale spetta al Tar Lazio la competenza a decidere nel caso in cui vengano simultaneamente impugnati un atto amministrativo emanato da un’autorità periferica e l’atto amministrativo generale o presupposto su cui il primo si fonda, ad es. un regolamento, avente efficacia non limitata alla circoscrizione regionale, sempre che l’illegittimità dell’atto applicativo sia fatta derivare da quella dell’atto generale.

Tale competenza attrae, dunque, per connessione, anche quella attinente agli atti applicativi.

La legislazione tace anche sulla litispendenza, che si verifica quando la stessa azione viene proposta dinanzi ai giudici diversi, e sulla continenza, che ricorre tra due azioni quando il petitum di una delle due sia più ampio, ricoprendo in sé quello che costituisce l’oggetto dell’altra.

Secondo parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza prevalente, in tema di litispendenza troverebbe applicazione analogica l’art. 39 cpc, il quale afferma il principio della prevenzione: giudice competente a pronunciarsi è quello adito per primo in ordine di tempo, avendo riguardo alla data di deposito del ricorso, mentre il giudice successivamente adito deve rilevare, anche d’ufficio, la litispendenza, dichiararla con sentenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Qualora sia stato proposto regolamento di competenza, il giudice successivamente adito deve sospendere il processo in attesa della decisione del Consiglio di Stato, mentre se questa è stata emanata, il giudice successivamente adito deve prenderne atto.

Sulla continenza, invece, la dottrina è divisa. Alcune decisioni della giurisprudenza escludono la vigenza dell’istituto nel giudizio amministrativo.

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