Uno degli strumenti più importanti previsti dalla l. 241/90 per introdurre interessi pubblici e privati nel procedimento è costituito dalla partecipazione.
Ai sensi degli artt. 7 e 9 l. 241/90 sono legittimati all’intervento nel procedimento i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti , i soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimento e i soggetti che possono subire un pregiudizio dal provvedimento, purchè individuati o facilmente individuabili. Possono inoltre intervenire nel procedimento i portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.( art. 9 l. 241/90).
La differenza principale tra le categorie indicate rispettivamente dall’art. 7 e dall’art. 9 riguarda in primo luogo la modalità con cui i soggetti acquisiscono la conoscenza della pendenza del procedimento nel quale intervenire: quelli di cui all’art. 7 mediante comunicazione dell’avvio del procedimento; quelli di cui all’art. 9 attraverso vie differenti. Secondo altra parte della dottrina mentre i soggetti di cui all’art. 7 sono titolari di un interesse legittimo (qualificato e differenziato), quelli contemplati dall’art. 9 hanno un interesse differenziato ma non qualificato.
La differenziazione si lega alla necessità che sussista un pregiudizio. Inoltre l’art. 7 prevede un dovere dell’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento, il quale non può comportare un eccessivo aggravio per l’amministrazione stessa, mentre la partecipazione disciplinata all’art. 9 è indipendente dal ricevimento dell’avviso del procedimento. Gli statuti degli enti locali possono ampliare la cerchia dei soggetti titolari del potere di partecipazione: l’art. 8 t.u. e.l. stabilisce infatti che nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo modalità stabilite dallo statuto. La disciplina degli enti locali prevede numerosi strumenti ed istituti di partecipazione ulteriori: consultazioni, istanze, petizioni, proposte, referendum.
L’ambito d’applicazione della disciplina
Ai sensi dell’art. 13 l. 241/90 le norme contenute nel capo sulla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano ai procedimenti volti all’ emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonchè a quelli tributari. In ordine agli atti amministrativi generali, i quali si rivolgono ad una pluralità indistinta di soggetti non individuabili a priori, si può osservare che essi non sembrano in grado di ledere e pregiudicare qualcuno in particolare o comunque non comportano la ponderazione di interessi che si appuntino su soggetti peculiari.
L’unica categoria di procedimenti in relazione ai quali l’esclusione della partecipazione non pare creare particolari problemi e riserve è costituita da quelli preordinati all’emanazione di atti normativi. In questo ambito sussiste, una pluralità formale e sostanziale di fonti che non ammette una regolamentazione generale e unitaria, anche perchè molte di esse risultano già soggette a leggi particolareggiate ed esaustive.