I risultati della riforma del 1865 apparvero subito insoddisfacenti, risultando fondamentali:

  • l’attuazione di una tutela più ampia ed incisiva del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, estesa alle posizioni soggettive non garantite dal giudice ordinario in seguito alla riforma del 1865;
  • l’individuazione dell’organo cui affidare tale tutela.

A tale esigenza diede riscontro la l. n. 5992 del 1889, secondo la quale gli interessi dei cittadini lesi da atti della pubblica amministrazione dovevano essere tutelati con strumenti più efficaci dei ricorsi gerarchici. La garanzia di tali interessi, quindi, era demandata al Consiglio di Stato, con la precisazione però che questa funzione contenzioso era assegnata non alle tre sezioni esistenti ma ad una nuova sezione, la IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale dovevano presentare i loro ricorsi i cittadini che ritenevano di essere stati lesi nei loro interessi da atti dell’amministrazione.

I primi articoli della l. n. 5992 del 1889 (modificativa dell’allegato D della l. n. 2248 del 1865) istituivano una quarta sezione del Consiglio, mentre l’art. 3 ne definiva la competenza: spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge (legittimità) contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali. I ricorsi della IV Sezione erano mezzi di impugnazione del provvedimento e producevano l’annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso poteva essere proposto solo qualora il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi tassativamente indicati dalla legge:

  • incompetenza, intesa come vizio degli elementi soggettivi dell’atto amministrativo, che riguardava principalmente l’insussistenza di una competenza a provvedere in capo all’organo che aveva emanato l’atto impugnato;
  • eccesso di potere, inteso come uso gravemente scorretto del potere discrezionale da parte dell’amministrazione in quanto contrastante con alcuni principi fondamentali ritenuti vincolanti per l’amministrazione (es. dovere di imparzialità);
  • violazione di legge, intesa come vizio rappresentato dal contrasto tra un elemento del provvedimento o del procedimento e una disposizione contenuta nella legge o in altra fonte.

La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione fu peraltro ricondotta ad uno schema imperniato su una distinzione tra figure soggettive:

  • i diritti soggettivi erano tutelati dal giudice ordinario, senza modificazioni rispetto al sistema precedente;
  • gli interessi (successivamente definiti interessi legittimi ) erano tutelati dalla IV Sezione del Consiglio di Stato.

La l. n. 5992 del 1889 introduceva un rapporto preciso tra il ricorso alla quarta sezione e il ricorso gerarchico (art. 7), perché il ricorso alla quarta sezione era ammesso solo contro un provvedimento definitivo, ossia contro un provvedimento per il quale fossero stati esperiti tutti i gradi della tutela gerarchica. Dalla tutela imperniata sulla quarta sezione, comunque, erano esclusi gli atti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico (atti politici), categoria questa che, non avendo confini ben delineati, finì col rappresentare un estremo profilo di emersione dell’amministrazione come potere del sovrano, in quanto tale non assoggettabile ad alcun sindacato.

La competenza della IV Sezione si incentrava nel sindacato di legittimità sull’atto amministrativo. In alcuni casi, tuttavia, la legge del 1889 attribuiva alla quarta sezione anche un sindacato di merito, che le permetteva, in caso di accoglimento del ricorso, non solo di annullare l’atto ma anche di assumere una decisione in ordine alla sostituzione del provvedimento annullato (es. ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudice dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico).

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