La nozione di “atto processuale” nel processo amministrativo

Il processo è uno speciale tipo di procedimento che consiste in una sequenza di atti connessi perché strumentalmente rivolti (direttamente o indirettamente) all’adozione di un provvedimento finale.

Tipologia degli atti processuali

Sono previsti 2 tipi di atti processuali: quelli di parte (istanze rivolte al giudice ed atti defensionali) e i provvedimenti giudiziari (dotati di imperatività, ai quali le parti sono assoggettate. Questi ultimi si dividono in atti preparatori e atti finali, di merito o di rito).

Forma e luogo degli atti processuali

Art. 121 c.p.c.: Libertà delle forme

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Quasi tutti gli atti sono per iscritto, nel caso in cui si ricorra ad atti orali, questi devono essere verbalizzati. L’atto processuale per essere valido deve essere inoltre sottoscritto dall’autore.

Adempimenti relativi agli atti processuali

Gli atti processuali possono essere :

Registrati: sono annotati in pubblici registri alcuni dati contenuti negli atti giudiziari, per certificarne l’avvenuto deposito. Non tutti gli atti sono comunque soggetti a registrazione

Acquisiti: operazione tramite la quale l’atto fa ingresso nel processo. È preso in consegna dall’ufficiale giudiziario perché lo conservi a disposizione del giudice (l’atto è iscritto nel fascicolo).

Pubblicati: l’atto autentico è depositato nell’ufficio giudiziario. Si tratta dunque di una particolare forma di deposito.

La notificazione

Può essere eseguita dagli ufficiali giudiziari o dai messi comunali, oppure dal 1994 dallo stesso avvocato, purché munito di una procura speciale e autorizzato dal Consiglio dell’ordine forense. Si può notificare o tramite posta, o personalmente.

La notificazione può riguardare persone fisiche o persone giuridiche. Nel primo caso, essa può essere consegnata o direttamente nelle mani del destinatario (che l’ufficiale giudiziario rintraccia in base alla residenza, dimora o domicilio dello stesso), oppure qualora esso non sia reperibile, la notificazione può essere consegnata ad una persona di famiglia, all’addetto alla casa o all’ufficio, al portiere, ad un vicino, in tutti casi l’atto dev’essere sottoscritto in originale e successivamente l’ufficiale giudiziario deve spedire all’interessato un avviso, a mezzo raccomandata, della notifica. Qualora i soggetti sopra indicati si rifiutino di prendere la copia dell’atto, o qualora non sia possibile reperirle, l’ufficiale giudiziario dovrà affiggere alla porta della casa comunale l’avviso dell’avvenuto deposito (sarà ancora suo compito spedire un altro avviso mediante raccomandata). Nel caso di persone giuridiche la notificazione verrà effettuata presso la sede legale dell’azienda o presso il rappresentante o nelle mani di una persona eventualmente incaricata.

Si ha nullità della notificazione se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data (art.160 c.p.c.).

L’udienza

Nel diritto amministrativo possono esservi pubbliche udienze (che è la regola generale) o adunanze camerali (nei casi di giudizio di ottemperanza e misure cautelari. Possono essere presenti gli avvocati, ma mai le parti personalmente).

Rinvio dell’udienza

Non vi alcuna norma che disciplini i rinvii, e il giudice amministrativo è restio a concederli per il principio della concentrazione processuale (anche se ciò potrebbe cambiare, qualora si scegliesse di adottare l’istruzione probatoria piena).

Il rinvio è tuttavia ammesso quando:

  • Vi sia accordo tra le parti
  • Ve ne sia richiesta dai una sola parte
  • Sia ritenuto necessario dal giudice

 

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