Dal secolo IV in poi, la legislazione imperiale recepì con larghezza principi e istituti nuovi, in parte derivati dalla tradizione greco – ellenistica, in parte ispirati ai valori del cristianesimo.

  1. ŒI rapporti tra genitori e figli conobbero la transizione dall’aspro regime della patria potestas.
  2. Costantino ammise la vendita del figlio, ma ne sane il possibile riscatto con il pagamento dei prezzo corrispondente al valore dell’infante divenuto schiavo o con la nazione di un altro schiavo.

Nel 391 una costituzione di Teodosio datata da Milano, stabilì che chi fosse divenuto schiavo in séguito alla disgraziata condizione della famiglia potesse tornare al suo stato di libero senza riscatto, dopo aver prestato servizio per un certo tempo.

Una Novella di Valentiniano del 451, anch’essa occidentale, immise invece il riscatto a condizione che il riscattante pagasse un prezzo superiore di un quinto a quello al quale il figlio era stato venduto Giustiniano accolse il testo costantiniano del 329, che fu però interpolato, precisando che la vendita dei figlio era possibile soltanto in caso di estrema povertà e per mancanza di cibo.

3.Ž Nei confronti degli schiavi, una serie di costituzioni intese mitigare il rigore del diritto antico.

4. Analoga origine hanno talune disposizioni che limitarono le possibili cause di scioglimento del matrimonio Tuttavia il principio dell’indissolubilità non venne accolto dagli imperatori, nonostante le richieste in tal senso di parte ecclesiastica. Il divorzio rimase dunque ammesso, specie nell’ipotesi di separazione consensuale.

5. Nella disciplina patrimoniale della famiglia si rafforzano nell’età postclassica i diritti della moglie riguardo ai beni portati in dote: si giunge a stabilire in via generale l’obbligo di restituzione alla moglie dei beni dotali allo scioglimento del matrimonio, con un’azione (actio de dote) spettante anche agli eredi della moglie stessa. Si afferma inoltre l’uso di un corrispondente apporto di beni da parte dello sposo.

‘6. La patria potestà rimane vitalizia ma i rigori del diritto classico vengono attenuati, punendo gli eventuali abusi commessi dal padre. I figli possono succedere liberamente alla madre, vedono riconosciuta la proprietà dei beni da loro acquistati. sono infine meglio tutelati nella successione legittima, la piena equiparazione ereditaria tra i figli maschi e le femmine.

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