Occorre a questo punto liberarsi da due persistenti luoghi comuni:

  • il diritto dei paesi angloamericani sarebbe effettivamente dominato dalla common law, ossia dal diritto non scritto di fonte extra-legislativa (es. consuetudine). Con riferimento a questa banalizzazione, occorre sottolineare che il common law propriamente detto rappresenta attualmente un tratto decisamente recessivo: praticamente tutti gli ordinamenti penali, infatti, riconoscono ormai un ruolo fondamentale alla legge scritta di fonte parlamentare;
  • mancherebbe una cultura giuridica della legge positiva. Questa convinzione, tuttavia, risulta evidentemente fallace quando si considera che proprio in Inghilterra nasce il positivismo giuridico (es. Hobbes, Bentham, Austin). Recentemente ha svolto un ruolo significativo il vasto movimento di pensiero che diede avvio alla preparazione del Model penal code, il codice penale modello fondamentale per l’avvio della codificazione degli Usa.

Liberatici di questi due luoghi comuni, comunque, non dobbiamo fare l’errore di affrontare lo studio della codificazione penale di common law in termini analoghi a quelli utilizzati nell’esame dei codici di area continentale. Occorre in particolare non cadere in affrettate assimilazioni tra sistemi molti diversi:

  • con riferimento al secondo dei due luoghi comuni sopra esaminati, non bisogna dimenticare la tradizionale debolezza politica del positivismo giuridico, che per lungo tempo esercitò un’influenza tutto sommato modesta sul diritto penale;
  • con riferimento al primo luogo comune, occorre soffermarsi sul fatto che la statutory law (scritta), attualmente in forte sviluppo, non costituisce ancora un perfetto omologo della nostra fonte parlamentare: il ricorso alla statutory law non sempre si accompagna all’idea che la legge parlamentare debba assumere un ruolo monopolistico nel sistema delle fonti in materia penale.
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