Nei secoli XVII e XVIII accanto alla scientia juris si colloca un’altra corrente culturale. Proprio l’accumularsi dei prodotti di una interpretazione del testo giustinianeo così libera non poteva non contribuire ad erodere l’autorevolezza del testo originario. Si aggiungevano poi nuove traiettorie culturali e una serie di nuovi corollari, come il fatto che l’autorità di fondare i diritti e i doveri dei cittadini non potesse essere riconosciuta ad un antico imperatore romano d’oriente ma solo alla volontà di sovrani attuali. Era necessario rifondare la categoria universale della giustizia.

La razionalità delle soluzioni romanistiche doveva essere giustificata e questo viene dimostrato dalla Seconda Scolastica che fiorì in Spagna nel XVI secolo sotto Vitoria, De Soto e Suarez. La loro ricerca portò a riorganizzare il materiale romanistico e fornì la base per nuovi sviluppi come la Scuola del diritto naturale (secular) o Giusrazionalismo. Un altro importante dato riguarda le vicende storiche: nel XVII secolo vi furono una serie di lotte di religione. Se si voleva mantenere aperto il dialogo con entrameb le fazioni in lotta non era possibile appellarsi a un’etica cristiana comune, occorreva fondare la ragione di diritti e regole su una morale non legata alla teologia. Questa fondazione fu merito di Ugo Grozio 1583-1645 che ancorò le regole del diritto al riconoscimento della razionalità intrinseca negli esseri umani, scrivendo che ciò da lui detto sarebbe stato valido anche se si fosse asserita l’inesistenza di Dio.

La peculiarità del movimento risiede appunto nella sua emancipazione dalla teologia morale fondata su un’analisi antropologica. La sua opera maggiore esplorò il tema dei conflitti fra nazioni quindi viene considerato il padre del diritto internazionale. Secondo Grozio il pinto di partenza essenziale deve essere rintracciato nel dato per cui l’uomo è naturalmente portato ad organizzare i propri rapporti sociali. Il problema di fondo rimase il rapporto tra il diritto naturale e il diritto positivo vigente. Il diritto tornò ad essere pensato nel contesto della filosofia morale. La scuola del diritto naturale diffuse l’idea dell’esistenza di un discorso razionalmente riconoscibile e valutabile per ogni condotta socialmente rilevante. Inevitabilmente i sistemi dei giusrazionalisti sconvolsero l’architettura del sistema di riferimento sino ad allora usato dai giuristi tecnici in quanto i punti di partenza erano quanto mai difformi.

Il sistema del diritto naturale muoveva da alcuni postulati primi e da essi traeva mediante un processo di pura dedizione logica le regole conseguenti. Il salto di qualità fu notevole. L’esposizione sistematica delle regole del diritto non era più solo un problema collegato alla leggibilità del sistema giuridico inteso come un insieme tendenzialmente coerente. In Pufendorf il postulato iniziale è dato dai diritti soggettivi che spettano ad ogni individuo ma poiché ad ogni diritto soggettivo è correlato un dovere è al concetto di dovere che occorre fare riferimento distinguendo i doveri individuali da quelli sociali. I doveri sociali si rivolgono alla famiglia, i doveri individuali si rivolgono a Dio. La sistematica giusrazionalista e il suo carattere innovativo rispetti a quella romanistica tradizionale offrirono il modello di rilevanza capitale al successivo movimento per la codificazione del diritto.

Poiché i principi del giusrazionalismo erano perfettamente comprensibili anche a coloro che non erano tecnici del diritto, si creò l’impressione che dominando tali principi fosse possibile svolgerli coerentemente sino a governare le più minute fattispecie del diritto civile scavalcando di colpo tutta la casistica su cui insistevano tanto le prassi discorsive pratiche dei giuristi. La maggior parte degli autori della scuola ricorse all’idea istituzionale di contratto fondando sul contratto fondando sul contratto sociale l’ordinamento della società civile. Grozio e la maggior parte degli autori della Scuola ritenevano che il passaggio dallo stato di natura alla società civile fosse un progresso sospinto dalla naturale razionalità degli uomini. In realtà quasi tutti i postulati assunti in partenza dai Giusrazionalisti si prestavano ad essere svolti in varie direzioni.

Attraverso le inevitabili dispute suscitate da svolgimenti assai divergenti, venne ridotto sul terreno del diritto e della legalità il pensiero critico emarginato e quasi cancellato dallo svolgimento della tradizione tecnico-giuridica in forme sempre più autoritative. Sotto il profilo istituzionale il pensiero giusrazionalista contribuì potentemente ad elevare il sentimento del diritto soggettivo da componente dello spirito signorile a centro della costruzione dogmatica della scientia juris nonché al centro della scala dei valori in cui si riconosce la civiltà giuridica europea. La sistematica giusrazionalista influì in modo determinante sul modo di pensare il diritto in tutta la tradizione giuridica occidentale. In generale la configurazione di molti istituti cardinali del diritto civile, contratto, responsabilità, proprietà ecc. venne profondamente alterata dagli insegnamenti giusnaturalistici.

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