Mancando una Costituzione scritta, nel sistema inglese è sempre mancata la possibilità di approfondire la dimensione costituzionale del diritto penale. Tale situazione, tuttavia, sta attualmente mutando in forza dell’approvazione dello Human Right Act, una legge entrata in vigore nel 2000 che sancisce un’incorporazione selettiva nell’ordinamento inglese della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Occorre ricordare che nel Regno Unito i trattati internazionali, anche dopo la ratifica parlamentare, non sono direttamente recepiti nell’ordinamento interno. Essi, al contrario, sviluppano i loro effetti solo sul piano del diritto internazionale, sin quando un’apposita legge non ne introduca le previsioni nel diritto nazionale. I cittadini britanni, in sostanza, sebbene il Regno Unito fosse stato il primo Paese a ratificare la Convenzione, risultavano essere tra i meno tutelati in Europa: potevano lamentare la lesione dei diritti tutelati dalla CEDU solo proponendo ricorso contro lo Stato britannico di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e quindi solo dopo aver esaurito i rimedi di diritto interno. Lo Human Right Act si propone di porre rimedio a tale deficit di tutela:

  • attraverso la ricezione dei diritti CEDU nell’ordinamento interno;
  • attraverso la previsione di una serie di meccanismi volti a dare ai diritti concreta effettività.

L’incorporazione effettuata dallo Human Right Act, tuttavia, non risulta essere totale, quanto piuttosto selettiva, e questo per almeno due difetti intrinseci:

  • le corti inglesi non considerano abrogato ogni statute in contrasto con la Convenzione;
  • i diritti CEDU non possono essere azionati direttamente in senso orizzontale, ossia nei rapporti tra privati.

La finalità del documento, in particolare, era quella di <<conferire ulteriore effettività ai diritti e alle libertà garantite dalla Convenzione>>, finalità questa che viene raggiunta più che con una formale incorporazione dell’intera fonte internazionale con la previsione di una serie di oneri e doveri per i soggetti pubblici e le corti.

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