Occorrono alcuni chiarimenti terminologici:

  • responsabilità civile: complesso dei principi che regolano il risarcimento del danno, che non deriva né da un rapporto contrattuale (responsabilità contrattuale) né dalla violazione della legge penale (responsabilità penale).
  • atto illecito: atto che provoca danni a terzi, e che crea un’obbligazione di risarcimento.
  • danno: espressione materiale, fisica e visibile di un comportamento dannoso.

Il danno rappresenta uno degli aspetti della fattispecie dell’atto illecito, motivo per cui è giuridicamente rilevante solo se dà luogo a risarcimento.

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