Il Codice civile del 1942, pur accogliendo una nozione assoluta di proprietà, precisa che il potere del proprietario deve svolgersi entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832).

Il numero dei limiti costituiti sulla proprietà risulta essere piuttosto ampio, ma in generale si possono considerare due nozioni di limite:

  • limite esterno: il proprietario, pur avendo un potere assoluto all’interno dell’area di sua proprietà, non può superare il limite esterno e viene sottoposto al rischio di espropriazione.

Tali limitazioni esterne possono essere:

  • pubbliche, quando sono dettate dall’interesse generale.

Tra di esse possiamo annoverare la requisizione (art. 835), gli ammassi (art. 837) e la minima unità colturale (art. 846).

  • private, quando sono poste nell’interesse di altri privati.

Tra di esse vi sono i rapporti di vicinato, relativi all’accesso al fondo (art. 843), alle immissioni (art. 844), alle distanze (art. 873 e ss.), alle luci e vedute (art. 900 e ss.) e allo stillicidio (art. 908).

  • limite interno: il proprietario non risulta libero di fare ciò che crede all’interno dell’area di sua proprietà, ma viene fortemente condizionato nei suoi poteri.

I vincoli connessi all’alienazione di cose di interesse storico o artistico, i vincoli di inedificabilità o le limitazioni connesse con l’uso del sottosuolo (art. 840) vengono considerati interventi conformativi, conformazione, appunto, della proprietà, la quale si presenta in tipi o categorie diverse.

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