La proprietà privata è garantita dalla legge, in quanto assolve ad una funzione sociale. Il termine riconoscimento , utilizzato dalla Costituzione (art. 42 co. 2), indica che la legge prende atto di un potere, quello proprietario, che spetta al singolo già prima dell’intervento dello Stato. Tale diritto di proprietà, tuttavia, non essendo inserito né tra i principi fondamentali né tra i rapporti civili, non rappresenta un diritto di natura, quanto piuttosto un valore dell’economia, come dimostra il fatto che è disciplinato tra i rapporti economici.

Non sembra quindi fondata la tesi secondo cui la proprietà privata viene riconosciuta in quanto costituisce un diritto insopprimibile a favore del privato. Al contrario la garanzia che la Costituzione appresta al privato consiste nella legalità: la proprietà può essere limitata, sacrificata o espropriata solo mediante una legge, ma non esiste un nucleo della proprietà che il legislatore non può valicare.

Lo Stato, assolvendo ad un ruolo sociale, si preoccupa di operare un’equa distribuzione del reddito, e quindi favorisce l’accesso alla proprietà da parte di tutti. Il fondamento della proprietà, comunque, non è la rendita, quanto piuttosto il risparmio e il lavoro, elementi che ne rappresentano il titolo di legittimità (artt. 1 e 4).

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