L’erede diviene proprietario dei beni ereditari dal momento dell’apertura della successione, dato che, come detto precedentemente, l’accettazione ha effetto retroattivo. Tuttavia, fintanto che l’eredità non è stata accettata, vi è un patrimonio (eredità giacente) in attesa di essere trasferito all’erede. Tale patrimonio, nell’intervallo di tempo che decorre tra la delazione e l’accettazione dell’eredità, se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, costituisce, a seconda delle tesi:

  • una persona giuridica.
  • un patrimonio autonomo.
  • un patrimonio sottoposto ad amministrazione, tesi privilegiata dalla giurisprudenza.

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni, il Tribunale può nominare un curatore dell’eredità (art. 528), tenuto ad amministrare tale eredità giacente prima che questa venga accettata da un erede: la curatela, infatti, cessa quando l’eredità viene accettata (art. 532). Il curatore deve provvedere (artt. 529 – 530 – 531):

  • a redigere l’inventario dei beni.
  • ad amministrare i beni.
  • a pagare i debiti ereditari e dei legati.
  • a fare il rendiconto.

Il curatore ha inoltre diritto alla rifusione delle spese sostenute e ad un compenso per l’attività prestata.

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