Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Tale incapacità riguarda (art. 591):

  • coloro che non hanno compiuto la maggiore età.
  • gli interdetti per infermità di mente.
  • quelli che si provi essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

L’incapacità di ricevere per testamento, invece, riguarda:

  • il tutore (o protutore), dopo la sua nomina (art. 596).
  • il notaio, i testimoni e l’interprete (art. 597).
  • chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598).
  • le persone interposte a quelle che sono incapaci (art. 599).
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