I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, i limiti entro i quali il proprietario esercita la sua facoltà di godimento. In senso verticale, la proprietà si estende al sotto suolo e allo spazio sovrastante fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo.

Il sottosuolo e lo spazio aereo sono considerati cose comuni di tutti e il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o a tale altezza che egli non abbia interesse ad escludere.

Un limite alla facoltà di godimento sono le distanze minime legali.

Costruzioni: se non hanno muri in comune devono avere almeno 3 metri di distanza (salvo distanze maggiori per regolamenti locali). È favorito chi costruisce per primo (prevenzione temporale), perché il secondo è costretto a rispettare le distanze senza poter chiedere un indennizzo.

Pozzi, cisterne o tubi: ad almeno 2 metri. Fossi: distanza dal confine uguale alla loro profondità. Alberi: ad alto fusto a 3 metri, alberi bassi, viti e siepi a mezzo metro.

Luci: piccole aperture nel muro che permettono a luce ed aria di entrare e non permettono di affacciarvisi; sul confine ma ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo del vicino.

Vedute: finestre dalle quali ci si può affacciare; ad almeno 1,5 metri dal confine.

NEL CONFINE……

Muro: si presume comune. Se è di proprietà di uno solo, l’altro confinante può chiederne la metà pagando (comunione forzosa). Le spese di riparazione, se i danni non sono stati causati da uno dei proprietari, gravano su entrambi. Fossi e siepi: si presumono comuni, salvo prova contraria.

Il godimento di un proprietario entra in conflitto con il godimento del vicino che riceve sul proprio fondo le moleste immissioni di rumori o di fumo ecc. da altri provocate.

Principio à Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità. Le immissioni non devono superare la capacità di sopportazione dell’uomo medio.

Il criterio è a favore delle attività produttive, inoltre bisogna tener conto della condizione dei luoghi: chi abita in una zona industriale deve sopportare maggiori immissioni rispetto a che abiti in una zona residenziale. Bisogna però anche tener conto della priorità di un dato uso ed è più protetto chi ha per primo dato la diversa destinazione al proprio fondo.

Le acque sono un bene pubblico, tuttavia c’è libertà di utilizzare le acque sotterranee per usi domestici e si possono raccogliere le acque piovane.

È riconosciuto il DIRITTO DI STILLICIDIO: il proprietario a valle non può rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte.

Il proprietario può agire in giudizio contro chiunque violi il suo diritto.

Le azioni a difesa della proprietà sono le azioni petitorie. Esso sono:

  1. L’azione di rivendicazione, spetta a chi si dichiara proprietario della cosa della quali altri abbiano il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la restituzione della cosa. L’attore deve dare prova di proprietà.

N.B. Tale azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa se non il proprio diritto di proprietà.

  1. L’azione negatoria, spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento della inesistenza del diritto altrui.

L’attore si limiterà a dare prova del proprio diritto di proprietà, il convenuto ha l’onere di provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa. L’azione di regolamento dei confini, spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando il confine è incerto.

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