La famiglia

Per il nostro ordinamento, la famiglia è un istituto di pubblica rilevanza, tutelato dalla Costituzione cost 29 per la sua natura di nucleo fondamentale della società. Nel nostro ordinamento la famiglia non possiede personalità giuridica, ma ciò non impedisce che, potendo essere titolare di interessi diversi non solo da quelli di terzi, ma anche da quelli dei singoli individui che la compongono, abbia una autonoma individualità. Il matrimonio monogamico è il fondamento della famiglia. Anche se il codice civile e la Costituzione non considerano ‘famiglia’ la semplice convivenza fra due persone di sesso diverso, convivenza e famiglia sono, in molti casi, equiparate.

La principale differenza riguarda i figli nati durante una convivenza, che vengono considerati figli naturali. Inoltre una coppia convivente non può adottare minori, perché occorre un vincolo matrimoniale di almeno tre anni. I rapporti familiari disciplinati dall’ordinamento giuridico sono: coniugio, parentela, affinità e adozione. L’istituto della famiglia è regolato dai principi costituzionali, dal codice civile e da leggi speciali, in particolare dalla legge 151/75 che ha riformato profondamente il diritto di famiglia.

Il matrimonio

È un negozio giuridico bilaterale, di natura non patrimoniale, fra due persone di sesso diverso. Hanno effetti civili quattro forme di matrimonio: il matrimonio civile, il matrimonio concordatario, il matrimonio dei valdesi, il matrimonio di altri culti.

1. Matrimonio civile. cc 84 s Condizioni richieste sono: la maggiore età, la capacità di agire, la libertà di stato (cioè non essere già sposato o aver sciolto il precedente matrimonio), assenza di vincoli di parentela (divieto di nozze tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti), di affinità, di adozione, assenza di impedimento da delitto (divieto di nozze per chi ha tentato o commesso un omicidio nei confronti del coniuge della persona che vuole sposare). Il matrimonio deve avvenire entro 180 giorni dalle pubblicazioni; si svolge in una sala comunale alla presenza di due testimoni (anche parenti) e di un ufficiale dello stato civile (consigliere comunale o sindaco), che dà lettura cc 143 144 147 degli articoli del codice relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi. Egli raccoglie la dichiarazione di volontà degli sposi, riportata sull’atto di matrimonio, che dev’essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile. Il certificato di matrimonio sarà in seguito richiedibile all’ufficio dell’anagrafe del Comune di residenza. Il matrimonio civile può essere non valido per vizi di forma o di consenso o per mancato rispetto delle condizioni previste per essere celebrato.

2. Matrimonio concordatario. Il Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica nel 1929 ha introdotto nel nostro ordinamento un tipo di matrimonio il quale, pur celebrato con rito religioso, è idoneo a produrre, a certe condizioni, effetti sul piano civilistico. Le norme concordatarie sono state sottoposte a revisione con gli accordi del 18.II.1984, che integrano la legge matrimoniale del 1929. Il matrimonio canonico può produrre effetti civili esclusivamente nel caso in cui siano state seguite tutte le formalità richieste dalla legge statale per i matrimoni celebrati secondo il rito civile.

a) La trascrizione. Ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, subito dopo la celebrazione, il parroco deve dare lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, spiegando agli sposi gli effetti civili del matrimonio appena celebrato; successivamente, sempre a cura del parroco, viene redatto, in doppio originale, l’atto di matrimonio. Il ministro di culto che compie gli atti relativi alla trascrizione riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale. La regolarità dell’atto di matrimonio è subordinata alla sua trasmissione, in originale, agli uffici dello stato civile. Il parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato richiede la trascrizione all’ufficiale dello stato civile trasmettendo l’atto di matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione. La trascrizione è l’atto fondamentale che consente al matrimonio di produrre effetti civili: se manca, il matrimonio concordatario rimane un atto semplicemente religioso e irrilevante per l’ordinamento statale.

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