Si riferisce alla capacità della legge di produrre effetti giuridici nel tempo e nello spazio.

Irretroattività della legge. prel 11 È il principio in base al quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale norma comporta l’assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum): costituisce un principio generale dell’ordinamento e viene espressamente sancito a livello costituzionale per le norme penali cost 25. La Costituzione, infatti, prevede che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

1. Derogabilità del principio. Nelle altre materie tale principio può essere derogato dal legislatore, come, ad es., avviene nell’ipotesi di interpretazione autentica di norme precedentemente emanate oppure di leggi tributarie in cui il legislatore può attribuire efficacia retroattiva alla norma. In ogni caso il principio ha carattere eccezionale e dev’essere espressamente sancito dalla nuova legge. Esso risponde all’elementare esigenza della certezza del diritto.

Conflitto di norme nello spazio. L’attività giuridica di un soggetto può svolgersi non solo entro i confini territoriali dello Stato di appartenenza, ma anche all’estero. In quest’ultimo caso occorre stabilire quale norma si debba applicare. I principali criteri sono previsti dalla legge 31 maggio 1995, n.218

RISERVA DI LEGGE

«Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge»

«Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza» (dalla Costituzione)

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