Ci sono diritti soggettivi che sono creati dal diritto oggettivo, ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo trovati dal diritto oggettivo: sono i diritti dell’uomo. Si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e garantire.

Nell’art.2 la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; inviolabili sia da parte della pubblica autorità sia dagli altri uomini.

I diritti della personalità si classificano fra i diritti assoluti cioè sono protetti nei confronti di tutti; sono diritti indisponibili in quanto il loro titolare non li può alienare e non può neanche rinunciarvi. Sono imprescrittibili perché non si prescrivono, in pratica non si estinguono per il prolungato non uso nel tempo.

Nessuno può essere obbligato per legge ad un determinato trattamento sanitario se non per legge; se il paziente è incapace il consenso è dato dal suo rappresentante. Nel caso dell’aborto della minorenne o dell’interdetta è necessario anche il consenso della donna.

Un diritto della personalità spetta a ciascuno sul proprio nome. L’art. 7 protegge il diritto al nome: l’uso del proprio nome è il diritto di identificare se stessi con il proprio nome e come diritto di essere identificati con esso dagli altri. È protetto contro chi contesti alla persona o le impedisca l’uso del proprio nome. È protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificare sé o per indicare una cosa con l’uso del nome altrui. Oltre al nome, è protetto anche lo pseudonimo quando abbia acquistato la stessa importanza del nome. Questo diritto al nome vige anche per le persone giuridiche.

Una protezione analoga è attribuita all’immagine della persona. L’art. 10 cita la protezione del diritto del singolo alla riservatezza, a sottrarre la propria immagine e gli atteggiamenti della propria vita privata agli occhi di estranei; inoltre riporta la protezione del diritto di informazione del pubblico, del diritto di cronaca della stampa. Quindi è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta.

Il diritto all’identità personale è definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o do convinzioni da lui non professate. Questo diritto è leso anche se le azioni o le convinzioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli e dannose della sua reputazione.

La giustizia protegge il diritto alla riservatezza: diritto a che non siano divulgati, con la stampa, la televisione e altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e di per sé non lesivi alla sua dignità. La legge punisce chi installa apparati o strumenti al fine di intercettare comunicazioni o convenzioni telefoniche o telegrafiche.

I computers possono essere utilizzati per la tenuta delle cosiddette banche dei dati, possono essere notizie di carattere oggettivo ma possono essere anche notizie di carattere soggettivo, ossia notizie sul conto di persone, di imprese e di enti.

Per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persone fisiche o giuridiche che siano identificate o identificabili.

Per il trattamento dei dati sensibili, ossia tali da rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche ecc…è necessaria l’autorizzazione del Garante.

I diritti riconosciuti all’interessato sono:

  • Conoscere, mediante l’accesso al registro del Garante,l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano;
  • Ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati che hanno perduto ogni utilità (diritto all’oblio);
  • Ha diritto all’aggiornamento e all’integrazione dei dati;
  • Ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali raccolti a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ecc….
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