La dottrina tributaristica tradizionale ordinava le varie norme che disciplinano l’imposta adottando il concetto di rapporto d’imposta, inteso come rapporto complesso; in questo rapporto confluiscono, da un lato, le norme sostanziali dell’imposta (quelle che stabiliscono chi, in presenza di quali presupposti, in quale misura, deve pagare l’imposta) e, dall’altro le norme formali sul procedimento d’accertamento, sulla riscossione, sul processo, sul rimborso: tutte queste norme e le vicende da esse disciplinate sono viste come svolgimento o attuazione del rapporto complesso d’imposta nascente dal presupposto. La sistematica del rapporto complesso d’imposta è stata abbandonata dalla dottrina tributaristica più recente, che preferisce ordinare la materia intorno ai concetti di potestà di imposizione e di procedimento: le norme tributarie sono viste tutte come norme procedimentali, regolanti l’esercizio della potestà d’imposizione. In conclusione, mentre la teoria del rapporto d’imposta usa un concetto di diritto sostanziale inglobandovi le norme procedimentali, la teoria della potestà d’imposizione ingloba le norme sostanziali in quelle procedimentali. La prima pone l’enfasi sulla statica, la seconda sulla dinamica ed entrambe sono unilaterali. Occorre invece distinguere tra statica e dinamica: l’aspetto statico è dato dalle norme sostanziali che stabiliscono le fattispecie e gli effetti d’imposta; l’aspetto dinamico del fenomeno è quello che considera gli atti e i procedimenti attraverso i quali avviene l’attuazione dell’imposta.

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