Abbiamo, sin qui, dato un immagine statica dell’imposta; ne abbiamo cioè descritto le fattispecie e gli effetti. Dobbiamo ora vederne la dinamica; dobbiamo cioè indagare in qual modo la norma astratta e generale, che racchiude fattispecie ed effetti dell’imposta, trova attuazione ed individuazione. Possono darsi nelle leggi d’imposta, più modelli di individuazione delle norme astratte e generali, ma tre sono gli schemi paradigmatici.

A) il modello più semplice è quello dei tributi cosiddetti immediati o senza imposizione. Al verificarsi della fattispecie, l’obbligato deve senz’altro versare una somma all’ente pubblico: non sono previsti adempimenti che s’inseriscono nel meccanismo genetico dell’obbligazione dell’imposta; l’obbligazione nasce direttamente dalla legge, al verificarsi del presupposto di fatto. Tosto che si verifichi la situazione base del tributo.. si determina subito l’obbligazione tributaria, che di solito viene spontaneamente adempiuta senza bisogno d’una qualsiasi manifestazione finanziaria. L’attività della finanza suole intervenire successivamente, a scopo di revisione, per controllare se l’obbligazione sia stata soddisfatta.

B) Ai tributi senza imposizione la dottrina affianca i tributi con imposizione; imposizione che può essere eventuale o necessaria. Nel modello dell’imposizione eventuale al soggetto passivo del tributo non si richiede soltanto il versamento di una somma di danaro, ma anche un’attività formale (presentare una dichiarazione). L’omissione della dichiarazione, o la presentazione di una dichiarazione imperfetta implicano l’emissione di un atto amministrativo, che viene denominato avviso di accertamento; l’omissione del versamento provoca l’emissione da parte dell’ente pubblico, d’un fatto di riscossione coattiva.

C) Il terzo modello è quello dell’imposizione necessaria; la riscossione implica un atto dell’amministrazione, che determina l’imposta e ne rende dovuto il pagamento.

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