La 1° direttiva (n.67/227/CEE) e la 2° (n.67/228/CEE) diedero l’avvio all’adozione di un sistema comune di imposizione, caratterizzato dal fatto che vi era lo stesso carico fiscale su beni dello stesso tipo. L’armonizzazione fu completata con la Direttiva n.77/388 del 1977 (cosiddetta “VI direttiva”) che ha costituito la base di riferimento per l’attuazione di una tassazione uniforme in ogni Stato membro. Con la direttiva 2006/112/CE (Cosiddetta ”Direttiva IVA”) la direttiva è stata riscritta, ai soli fini di chiarezza e razionalizzazione. Il nuovo testo è detto: “recast”. Con la direttiva 91/680/CEE (integrata poi da 92/77/CEE e 92/116/CEE), relativa al “regime transitorio degli scambi intracomunitari” si è aperta la strada alla realizzazione del “mercato unico” creando un sistema che voleva abolire le frontiere fiscali. L’assetto però era in parte soddisfacente, per cui questo regime doveva aver durata temporanea, ma il regime transitorio è stato prorogato fino al 31/12/10. La Commissione ha cominciato un’opera di miglioramento del funzionamento del sistema IVA, continuando comunque a pensare di pervenire ad un mercato unico. Le azioni della Commissione si sono volte verso: razionalizzazione deroghe vigenti; semplificazione obblighi fiscali (introduzione dello “sportello unico”, semplificazione delle procedure di rimborso IVA a soggetti non residenti, modifica del luogo di tassazione per alcuni tipi di cessioni, revisione del regime di tassazione di piccole imprese); modifica del luogo di tassazione di servizi; rifusione della VI direttiva IVA; lotta alla frode; individuazione di meccanismo per abolire la doppia imposizione in singoli casi; esame delle diverse opzioni, facoltà, disposizioni transitorie.

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