Capacità contributiva e rapporti privati

Di solito, le norme costituzionali sono dunque modelli per il legislatore, e trovano attuazione attraverso la legislazione. A talune norme costituzionali è stata però riconosciuta diretta applicabilità. Anche all’art. 53 la giurisprudenza ha talora riconosciuto diretta applicabilità, come norma imperativa in materia di autonomia privata, traendone la conseguenza che un negozio tra privati è nullo se si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva. La prevalente dottrina, però ritiene (giustamente) che l’art. 53 non riguardi i rapporti tra i privati.

Capacità contributiva e rimborso

Il principio costituzionale, se da un lato impone che non vi siano prelievi non collegati ad un fatto espressivo di capacità contributiva, dall’altro richiede che il fisco non trattenga prelievi avvenuti in difetto del presupposto d’imposta, e quindi in assenza di capacità contributiva. Ciò significa, in definitiva, che viola l’art. 53 Costituzione un meccanismo legislativo che impedisce il rimborso dei tributi indebitamente pagati.

Capacità contributiva e tributi “commutativi”

Secondo la lettera dell’art. 53 deve essere giustificato dalla capacità contributiva ogni concorso alle spese pubbliche, senza distinzioni né rispetto ai modi del concorso, né rispetto alle spese pubbliche. Secondo la Corte l’art. 53 non è criterio di riparto di tutte le spese pubbliche, ma soltanto di quelle indivisibili. Questo orientamento restrittivo contrasta, però, sia con la lettera dell’art. 53, sia con una visione d’insieme del testo costituzionale. Perciò anche le entrate collegate a servizi divisibili possono essere addossate a chi ne fruisce, solo se il fruirne è segno di capacità contributiva.

Il principio di progressività

L’art. 53, secondo comma, della Costituzione recita: il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale viene sottolineato che il principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso; non è quindi vietato che singoli tributi siano ispirati a criteri diversi. Il principio di progressività, che, inteso nel senso dell’aumento di aliquota col crescere del reddito, presuppone un rapporto diretto tra imposizioni e reddito individuale di ogni contribuente.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento