Le norme originarie delle leggi istitutive di quaestiones subirono una notevole estensione per opera di alcuni senatoconsulti che ricondussero nell’orbita dei crimini preesistenti nuove fattispecie ritenute meritevoli di persecuzione criminale. Tali senatoconsulti aumentarono il numero dei fatti criminosi perseguibili attraverso le forme processuali ordinarie, attribuendo agli stessi la pena fissata per le fattispecie originariamente considerate dalle singole disposizioni.

Degni di nota sono alcuni senatoconsulti del tempo di Tiberio, che resero perseguibili varie ipotesi di falso non contemplate nel testo della lex Cornelia di riferimento con la pena ivi prevista, come l’iscrizione di disposizioni a proprio favore nel testamento altrui, accordi diretti a predisporre falsi mezzi di prova documentale o testimoniale, accettazione di denaro per provocare o impedire la deposizione di un teste, ecc.

In materia di repressione alla diffamazione vi è notizia di un senatoconsulto che sottopose alle sanzioni della lex Cornelia di riferimento e alla pena accessoria dell’intestabilità quanti avessero offeso l’onore di una persona e di una successiva statuizione senatoria che permise di promuovere l’accusa anche se nello scritto diffamatorio non fosse stata fatta espressa menzione del nome del diffamato.

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