L’autonomia finanziaria costituisce il fondamento di tutte le altre, essendo chiaramente indispensabile che le Regioni abbiano i necessari strumenti per far fronte ai loro bisogni e tradurre in concreto le funzioni ad esse assegnate.

Per questo motivo il nuovo art 119 si presenta molto più articolato rispetto all’originaria formulazione.

Infatti in precedenza appena accennata era la finanza delle Province ed i Comuni, la quale doveva solamente esse coordinata con quella della Regione.

Il perno del sistema finanziario era costituito dalla legge dello Stato, competente a determinare le forme ed i limiti della finanza regionale ed a coordinarla con quella degli altri enti locali.

Le entrate delle Regioni risultavano

1) Dai beni demaniali e patrimoniali delle stesse Regioni;

2) Dai tributi propri;

3) Da quote di tributi erariali;

4) Dai contributi speciali assegnati per legge alle singole Regioni per provvedere a scopi determinati e, particolarmente, per valorizzare il mezzogiorno e le isole;

 

La nuova finanza regionale, secondo il testo di riforma del titolo V Costituzione

La più grande rivoluzione è stata il riconoscimento di un’equiparazione tra l’autonomia finanziaria regionale e l’autonomia finanziaria degli enti territoriali minori, sia sul versante delle entrate che delle spese.

Dispongono di risorse autonomie e di un’autonomia tributaria al fine del loro reperimento.

La differenza con il regime precedente è chiara: oltre ad equiparare enti territoriali minori e Regioni, non è più la legge statale la base della loro autonomia finanziaria, bensì essi stessi sono i costruttori della loro autonomia. Inoltre mentre prima, relativamente all’imposizione tributaria, la potestà legislativa regionale era ripartita concorrente, oggi ha il solo obbligo di essere in armonia con la Costituzione.

La giurisprudenza Costituzionale ha però chiarito che il sistema tributario degli enti locali sia materia da annoverare tra quelle di potestà ripartita concorrente; le leggi regionali devono essere promulgate sulla base dei principi fondamentali fissati dal Parlamento.

Ripartita parrebbe altresì la potestà tributaria degli enti territoriali minori.

Quanto alle fonti delle entrate regionali il regime è rimasto sostanzialmente invariato, derivanti sia dai tributi propri che da quote di tributi erariali. Tuttavia non è chiaro se vi sia una compartecipazione statale anche con riguardo al territorio degli enti locali, che sarà pertanto stabilita dal legislatore statale.

Tuttavia la discrezionalità del legislatore è limitata da un’interpretazione dottrinale dell’art 119, secondo cui non è possibile per lo Stato contraddire i principi della riforma o sopprimere senza sostituire gli spazi di autonomia di Regioni ed enti locali già riconosciuti da leggi statali.

Principio cardine del nuovo sistema finanziario è quello per cui le risorse degli enti territoriali, tanto se derivanti da tributi propri quanto da compartecipazioni a tributi erariali, devono esser tali da assicurare agli enti di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.

Si tratta della costituzionalizzazione di un principio già contenuto nella L Bassanini.

Sono comunque possibili interventi statali speciali a favore di determinati enti territoriali, finalizzati a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali.

La Corte Costituzionale con la sentt nn 16 e 49 del 2004 ha tuttavia ribadito la natura di fonti aggiuntive di suddetti interventi, che devono appunto essere speciali. Qualora siano destinati agli enti locali, le Regioni avrebbero il compito di svolgere i compiti di programmazione e riparto dei fondi all’interno del territorio.

La Corte ha inoltre previsto la possibilità che vi siano finanziamenti statali atipici, non previsti cioè della Costituzione. Ha però ribadito che non possono esservi ulteriori interpretazioni estensive della disposizione, specie se rivolte a ristabilire interventi statali diretti dallo stato agli enti minori su materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, pur nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Funzionale allo sviluppo armonico del paese è l’istituzione del fondo perequativo, ora fonte a rilievo Costituzionale. Le risorse che confluiscono nel fondo sono utilizzate senza vincolo di destinazione e a beneficio dei territori con minore capacità fiscale per abitante.

Altro elemento di rottura nei confronti del passato è il fatto che il nuovo art 119, sancisce che il patrimonio regionale non risulti da legge della Repubblica, come prima accadeva, ma da legge dello Stato. Questo potrebbe significare che siamo di fronte addirittura ad una potestà esclusiva della Regione.

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