Le servitù di uso pubblico

Nell’ambito delle limitazioni riguardanti i beni appartenenti ai privati si collocano le servitù di uso pubblico. Si tratta di diritti di godimento su fondi privati spettanti ad una collettività di persone caratterizzata da una coesione di interessi. Il fondamento positivo di tale istituto è l’art.825 c.c. nel punto in cui vengono presi in considerazione i fini di pubblico interesse per il conseguimento dei quali il legislatore assoggetta a regime di demanio pubblico i diritti reali spettanti agli enti pubblici territoriali su beni altrui. La differenza rispetto alle servitù tipiche è la non esistenza del carattere della predialità: manca infatti il fondo dominante ed il vantaggio derivabile dall’esercizio del diritto è riferito a persone fisiche in quanto membri di una collettività, non rilevanti individualmente ma uti cives. La giurisprudenza non richiede che si tratti di una collettività organizzata ed inoltre ha interpretato la nozione di interesse pubblico in maniera estensiva, comprendendo ogni vantaggio anche meramente estetico purché non riguardi soggetti determinati. La costituzione di tali servitù può seguire due tipologie:

a) Non è sufficiente il mero uso della collettività ma è necessario che l’uso si concretizzi in un titolo acquisitivo fondato sul decorso del tempo (il proprietario del fondo è in una situazione non di mera tolleranza ma di acquiescenza).

b) Dicatio ad patriam da parte del proprietario del bene all’uso pubblico. Il titolo costitutivo è rappresentato dal mero fatto giuridico volontario di lasciar godere alla collettività il bene di proprietà esclusiva in modo continuativo. La giurisprudenza ha ritenuto sussistente la dicasio anche quando pur mancando inizialmente il fatto giuridico il privato non si attivi a far cessare l’uso pubblico legittimamente iniziato.

c) Negozi bilaterali.

Le modalità di estinzione: non vale il non uso da parte della collettività ma è necessaria un’impossibilità fisica o giuridica che ne impedisca l’esercizio, ma ciò deve essere riconosciuto da un provvedimento amministrativo che dichiari cessato il pubblico interesse.

Le strade vicinali sono servitù di uso pubblico e sono strade private che pur non essendo di proprietà del comune sono soggette al pubblico transito; per aversi uso pubblico su una strada nata come privata è necessario che venga esercitato il passaggio da tempo immemorabile da una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse generale. La manutenzione spetta però al proprietario o al comune in caso di inerzia, poiché rimane di proprietà privata.

Il principio di sussidiarietà – Nozioni e funzioni

Tale principio è definito come il criterio di ripartizione delle funzioni politiche ed amministrative fra enti rappresentativi di diversi livelli territoriali di gestione della cosa pubblica nonché tra enti ed iniziativa privata, sia sul piano individuale che associato. Esso può essere verticale (rapporto enti centrali – enti periferici) oppure orizzontale (intervento pubblico – iniziativa privata) che trova fonte nelle “formazioni sociali” ex art.2 Cost. La sussidiarietà verticale è sancita sia a livello comunitario che a livello italiano con la legge Bassanini (unitario esercizio a livello regionale e adeguatezza della dimensione territoriale degli enti, rispetto alle funzioni assegnate alle Regioni) e la legge costituzionale 3/2001 ed insieme al principio della leale cooperazione costituisce il metro di valutazione della legittimità dei poteri sostitutivi del Governo ex art.120 Cost.. Quest’ultima legge contiene anche in parte espressioni di sussidiarietà orizzontale con la previsione di una cooperazione tra pubblico e privato, tuttavia la formula ha una forma prescrittivi inferiore rispetto a quella della legge Bassanini ed inoltre l’iniziativa da parte degli enti territoriali è meramente promozionale e non impegnativa. In conclusione si può affermare che la sussidiarietà:

a) E’ un principio di politica legislativa che riguarda sia la legislazione statale che regionale promuovendo autonomia ed autogoverno

b) Preferenza per il conferimento di funzioni amministrative ai comuni (livello più basso)

c) La sua sfera di applicazione è estesa a tutti i livelli di governo

d) Il suo obiettivo è l’equilibrio tra il principio di amministrazione delle collettività locali ed il principio di efficienza.

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