Principio del contraddittorio

Il principio del contraddittorio viene attuato:

  • negli atti garantiti durante la fase delle indagini premilitari (significato debole), dove assicura il diritto del difensore ad essere presente ad un atto di indagine o a conoscere il relativo verbale;
  • nella fase del dibattimento (significato forte ex art. 111 co. 4 Cost.), dove comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova. Nel caso della prova orale, in particolare, la partecipazione avviene attraverso lo strumento dell’esame incrociato (esame, controesame e riesame).

L’attuazione piena del principio del contraddittorio necessita che alle parti sia riconosciuta tutta una serie di diritti strumentali, dei quali possiamo enunciare i principali:

  • il diritto ad ottenere dal giudice l’ammissione della prova orale, documentale o reale;
  • il diritto ad ottenere dal giudice l’ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale chiesta da altri;
  • il diritto di porre le domande nell’esame diritto e nel controesame.

Principio di oralità

Per oralità può intendersi la forma verbale di comunicazione del pensiero consistente nella pronuncia di parole destinate ad essere udite. Quanto viene espresso oralmente può essere oggetto di documentazione (es. verbali, dichiarazioni scritte, registrazioni), la quale, tuttavia, se letta o ascoltata, non assicura l’oralità nel suo pieno significato.

Principio di immediatezza

Il principio di immediatezza comporta un rapporto privo di intermediazione tra l’acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale. Tale principio può essere scisso in due corollari:

  • deve esservi identità fisica tra il giudice che decide ed il giudice di fronte al quale si svolge il dibattimento: tale principio è posto dall’art. 525 co. 2, secondo il quale alla deliberazione (della sentenza) concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento .
  • la decisione deve essere basata sulle prove che sono state acquisite in tale fase: l’art. 526 dispone che il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento . Il codice non dispone che soltanto le prove assunte oralmente in dibattimento siano utilizzabili, ma ammette che lo siano tutte le prove legittimamente acquisite in tale fase.

Principio di concentrazione

Il principio della concentrazione impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. La concentrazione tra tali momenti del dibattimento garantisce che la decisione sia il prodotto fedele delle risultanze del processo, evitando che l’attenzione del giudice venga meno.

Per quanto concerne lo svolgersi del dibattimento, il principio della concentrazione è posto dall’art. 477 co. 1, secondo il quale quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo . Quanto al rapporto tra assunzione della prova e deliberazione, l’art. 525 co. 1 dispone che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento .

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