Ancor quando il pubblico ministero trasferisca la notizia di reato dal modello 44 al modello 21, non sussiste l’obbligo di comunicare l’iscrizione all’indagato. Sebbene una comunicazione ufficiale dell’iscrizione è prevista solamente se il pubblico ministero decide di procedere al compimento di un atto garantito, può accadere che l’indagato sia destinatario di una comunicazione ufficiosa. In tal caso egli ha diritto di domandare alla segreteria dell’ufficio del pubblico ministero se sono presenti iscrizioni a proprio carico e di ottenere risposta. Evidentemente la risposta della segreteria deve essere veritiera, fermo quanto previsto dalla disciplina del segreto (art. 335):

  • per delitti di criminalità mafiosa le iscrizioni possono rimanere segrete sino a due anni;
  • per gravi delitti non mafiosi le iscrizioni possono restare segrete sino ad un anno;
  • se si procede per altri reati la segretazione non può superare i tre mesi.

Per dare attuazione alla disciplina del segreto è stata articolata una risposta standard sia per l’ipotesi in cui sia domandata la esistenza di un’iscrizione non presente, sia qualora sia domanda quella di un’iscrizione coperta da segreto. In questi casi il segretario deve rispondere dicendo che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.

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