L’art. 404 disciplina due mezzi di impugnazione notevolmente diversi tra loro:

  • l’opposizione di terzo ordinaria, proponibile da parte dei terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza pronunciata tra altre persone. Tale impugnazione non è soggetta ad alcun termine di decadenza;
  • l’opposizione di terzo revocatoria, proponibile dagli aventi causa e dai creditori di una delle parti contro le sentenze che sono l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Tale impugnazione deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione.

Il giudice competente a conoscere dell’opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 405 co. 1) e il procedimento, la decisione e la sospensione sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto per la revocazione.

L’opposizione di terzo revocatoria è il mezzo di impugnazione riservato ai creditori, agli aventi causa e in genere ai terzi titolari di rapporti giuridicamente dipendenti soggetti all’efficacia riflessa della sentenza resa sul rapporto pregiudiziale inter alios. Tale opposizione rappresenta un mezzo di impugnazione a motivi limitati, dato che le uniche censure che terzi di tale specie possono muovere alla sentenza resa tra le parti del rapporto pregiudiziale sono il dolo o la collusione perpetrati a loro danno.

L’opposizione di terzo revocatoria si atteggia come un mezzo di impugnazione a duplice fase:

  • la fase rescindente è diretta a verificare la fondatezza o meno del motivo e, in caso positivo, si conclude con la rescissione della sentenza resa tra le parti originarie;
  • la fase rescissoria è diretta a sostituire la sentenza rescissa con un’altra sentenza che si pronunci sul merito della causa.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento