la pluralità di parti in un processo può sussistere ab initio. Si parla allora di litisconsorzio originario, attivo, passivo o misto a seconda che più siano gli attori o convenuti o entrambi. Il codice regola due istituti diversi:

  • litisconsorzio necessario (art.102): la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti che devono agire o essere convenute nello stesso processo. Secondo l’usuale affermazione della giurisprudenza, senza l’evocazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari la sentenza è inutiliter data ovvero viziata in modo insanabile. Sussiste il litisconsorzio necessario nelle seguenti ipotesi:

a- se sia dedotto o debba essere dedotto in giudizio un rapporto giuridico unico tra più parti. L’art.784 stabilisce che le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini. È da ritenere che:

→ l’azione costitutiva di rapporto giuridico plurilaterale dà sempre luogo a litisconsorzio necessario

→ l’azione di condanna relativa a rapporto con pluralità di persone dà luogo a litisconsorzio necessario se sussiste legittimazione congiunta dei creditori o debitori es. ipotesi di concredito o condebito

→ controverso se dia luogo a litisconsorzio necessario un’azione di accertamento per rapporto plurilaterale: conclusione da respingersi

b- totalmente diverso è il caso di litisconsorzio necessario determinato dalla legittimazione straordinaria di un terzo da dedurre in giudizio un rapporto giuridico bilaterale tra altri soggetti

c- ipotesi residuali dove il legislatore estende il litisconsorzio a soggetti terzi rispetto al rapporto. Se il processo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. Se nessuna delle parti chiama nel processo i litisconsorti assenti nel termine, il processo si estingue. Se il contraddittorio non è stato integrato nel giudizio di primo grado e la sentenza sia impugnata mediante l’appello, il giudice d’appello dovrà annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice. Il nostro codice non ha regolato lo svolgimento del processo col litisconsorzio necessario. Basti accennare:

→ che il processo è inscindibile sia in primo grado che nelle fasi di impugnazione

→ che tutti i litisconsorti hanno i medesimi poteri

→ che l’atto compiuto da uno dei litisconsorti ha effetto per tutti e prevale sull’inattività degli altri. Il codice civile stabilisce che in caso di litisconsorzio necessario sia la confessione sia il giuramento prestato da alcuni soltanto di essi sono liberamente apprezzati dal giudice e non costituiscono prova legale.

  • litisconsorzio facoltativo: le parti agiscono o sono convenute nello stesso processo per più cause tra loro connesse. Se connesse per oggetto o per titolo dal quale dipendono si parla di litisconsorzio facoltativo proprio. Si parla invece di litisconsorzio facoltativo improprio quando la decisione di due o più domande dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni. Quando sussiste il litisconsorzio facoltativo originario il giudice può disporre nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause se vi è istanza di tutte le parti ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza. Il litisconsorzio facoltativo presuppone il requisito di un’identica posizione processuale dei litisconsorti:questa parità di posizione non comporta tuttavia una necessaria identità di interesse ai singoli atti processuali e quindi una identità delle situazioni soggettive processuali dei litisconsorti facoltativi. Divergenti quindi possono essere le sorti nei processi litisconsortili nel momento della decisione. Due principi reggono questo svolgimento:

– unità formale del processo nonostante la pluralità delle cause cumulate

– indipendenza sostanziale di queste cause.

Si può affermare sinteticamente che:

a- i presupposti processuali debbono sussistere ed essere separatamente conosciuti e valutati per ciascuna delle cause cumulate

b- il principio di comunicazione delle situazioni e delle attività processuali fra i litisconsorti ha valore complementare. Si contrappone ad esso il principio di indipendenza dei litisconsorti stessi

c- gli atti di impulso processuale valgono solo per coloro che li compiono e solo nei confronti dei singoli litisconsorti operano le cause di sospensione e di estinzione del processo

d- le eccezioni processuali operano per tutti i litisconsorti solo se sono per essi comuni

e- i litisconsorti sono autonomi nelle allegazioni dei fatti principali e nell’affermazione delle ragioni di diritto delle domande o eccezioni

f- il principio di acquisizione processuale è invece il fondamento dell’unità dell’istruzione sui fatti comuni alle cause cumulate

  • litisconsorzio unitario: quando il rapporto giuridico posto a fondamento dell’azione sia plurilaterale e la partecipazione di più soggetti alla lite sia originariamente facoltativa ma una volta avvenuta dia luogo a un processo inscindibile dovendo i rapporti in contestazione essere decisi congiuntamente e non essendo le posizioni tra le parti scorporabili. es. intervento volontario principale o co-legittimato.
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