A differenza del litisconsorzio necessario in cui quando si realizza l’integrazione del contraddittorio non si fa altro che realizzare un’esigenza che è coeva all’instaurazione del rapporto (il processo nasce già con più di due parti) nel caso degli interventi si ha una realizzazione successiva e meramente eventuale della pluralità di parti dato che essi si verificano quando nel processo già regolarmente instaurato tra le parti originarie vi subentri un terzo soggetto che vi abbia interesse. Caratteristica degli interventi è dunque il fatto:

1) che il processo già pende tra le parti originarie

2) che terze persone a loro volta vi si inseriscano o di propria iniziativa (cosiddetto Intervento volontario) o a seguito di loro chiamata in causa (cosiddetto Intervento coatto)

La dottrina distingue tre tipi di interventi volontari tutti disciplinati dall’art 105 c.p.c.

1) L’intervento principale che si ha quando un soggetto interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di tutte le parti un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. L’esempio classico è quello di Sempronio che interviene nel processo in cui Tizio agisce contro Caio rivendicando la proprietà del bene X affermando che la proprietà di tale bene non è né di Tizio né di Caio bensì sua per cui egli la rivendica. Come è evidente tale intervento non può che essere facoltativo dato che essendo la sentenza tra le parti originarie res inter alios acta egli non subirebbe mai un pregiudizio e quindi potrebbe sia esercitare un’autonoma azione sia proporre opposizione di terzo ordinaria

2) L’intervento adesivo autonomo o litisconsortile che si ha quando un soggetto interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Si pensi ad es. al caso in cui Sempronio interviene nel processo in cui Tizio ha chiesto la condanna di Caio al risarcimento del danno facendo valere una propria domanda di risarcimento fondata sullo stesso fatto illecito o ai casi in cui l’ordinamento riconosca la legittimazione ad agire ad una pluralità di soggetti ad es. ai soci assenti o dissenzienti i quali possono intervenire nel processo già instaurato da uno di essi contro una deliberazione di una S.P.A.

3) L’intervento adesivo semplice o dipendente che si ha quando un soggetto interviene nel processo tra altre persone per sostenere le ragioni di una delle parti perché vi ha un proprio interesse. L’idea che secondo il legislatore è alla base di tale intervento è che la sentenza civile ha spesso un’efficacia ultra partes che è indiretta o riflessa e che i terzi che possono essere pregiudicati da tale efficacia essendo portatori di un semplice interesse e non di un autonomo diritto non potrebbero esercitare una loro autonoma azione. Secondo tale impostazione:

a) l’intervento è necessario essendo la sola via consentita al terzo per partecipare al processo

b) in caso di mancato intervento il terzo può proporre solo l’opposizione di terzo revocatoria

c) il pregiudizio che è alla base dell’intervento è un pregiudizio giuridico dato che il terzo non potrebbe far valere il suo interesse in un autonomo processo

La dottrina dell’efficacia riflessa del giudicato è stata criticata oltre che dalla Corte Cost. in varie sentenze anche da tutti quelli che ritengono che i terzi subiscano dei pregiudizi non in conseguenza degli effetti del giudicato ma a causa del nesso di pregiudizialità-dipendenza che esiste tra le posizioni delle parti e quelle dei terzi. In tutti questi casi infatti viene consentito al terzo di partecipare al processo in cui si discute del rapporto giuridico che lo condiziona e pregiudica proprio per rendergli opponibile un giudicato che altrimenti non sarebbe a lui opponibile. Da quanto detto ne deriva di conseguenza che:

a) l’intervento dipendente è sempre un rimedio facoltativo essendo la sentenza inter alios non opponibile al terzo

b) il pregiudizio che è alla base dell’intervento non è un pregiudizio giuridico ma dipende dal fatto che i giudici hanno la tendenza a sentirsi vincolati dal giudicato precedente

c) l’ammissibilità dell’intervento deve essere sottoposta ad una rigorosa valutazione dell’interesse che finisce pertanto con l’essere l’unico filtro esercitabile

A nostro modo di vedere questa impostazione è quella da accogliere anche se al riguardo vanno fatte alcune precisazioni:

1) innanzitutto va chiarito che poiché vi sono nel diritto positivo dei casi in cui l’efficacia della sentenza inter alios nei confronti del terzo è espressamente prevista dalla legge in questi casi l’intervento dipendente del terzo è necessario dato che in mancanza questi avrebbe solo il rimedio dell’opposizione di terzo revocatoria ad es. la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore si estende anche al subconduttore

2) in secondo luogo va chiarito che il vincolo di pregiudizialità-dipendenza che esiste tra i rapporti giuridici può anche non essere giuridico ma economico si pensi ad es. al creditore che interviene nel processo in cui sono messi in discussione i diritti patrimoniali del suo debitore e dai quali dipende la concreta possibilità di essere pagato

In definitiva si può concludere che:

A) con l’intervento principale il terzo utilizza un mezzo aggiuntivo che l’ordinamento gli riconosce prevalentemente a scopo di economia processuale. Tale rimedio è facoltativo dato che il terzo potrebbe sia agire in via autonoma sia proporre opposizione contro la sentenza che gli rechi un pregiudizio che non sarà giuridico ma di fatto dato che essa è resa inter alios. Una volta però che sia intervenuto si realizza un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo successivo.

B) con l’intervento litisconsortile ci troviamo di fronte ad una pluralità di legittimazioni concorrenti quando il nesso è dato sia dall’oggetto sia dalla causa petendi ovvero ad una pluralità di azioni aventi lo stesso oggetto o la stessa causa petendi. Il terzo pertanto si allinea alla posizione di una delle parti originarie pur essendo portatore di una situazione giuridica che potrebbe far valere in via autonoma per cui il rimedio è facoltativo

C) con l’intervento dipendente invece il rimedio è tendenzialmente facoltativo ma esiste una complessità di situazioni legittimanti che l’art.105 c.p.c. ha avuto il torto di disciplinare unitariamente

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